Un tribunale liquidava i compensi spettanti a un avvocato per l'attività difensiva svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione contro tale provvedimento, contestando la spettanza delle somme e sostenendo di non aver mai ricevuto una regolare notifica del provvedimento. Il Tribunale respingeva l'istanza per tardività. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione formale via PEC, l'opposizione deve rispettare il termine lungo generale decorrente dalla data di pubblicazione dell'atto. Di conseguenza, il difensore ha ottenuto la conferma definitiva del compenso liquidato, mentre l'opposizione statale è stata definitivamente respinta.
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