Un'Azienda venditrice ha agito contro un'Azienda acquirente per il pagamento o la restituzione di una pala meccanica, oltre a un risarcimento danni. Il Tribunale ha accolto la richiesta di restituzione e risarcimento, ritenendo esistente un "giudicato sulla proprietà" del bene. La Corte d'Appello ha escluso tale giudicato, riformando la decisione. L'Azienda venditrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato l'inammissibilità dei motivi, specificando che l'omesso esame deve riguardare fatti storici decisivi, non eccezioni o questioni giuridiche. Ha anche notato la tardività di un'eccezione. La Cassazione ha rinviato il ricorso a nuova udienza pubblica, non accogliendo la proposta di inammissibilità immediata.
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