Un Lavoratore pubblico ha ricevuto una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per un mese. L'Azienda lo ha accusato di essersi allontanato dall'ufficio senza autorizzazione e di aver falsificato le timbrature. La Corte d'Appello aveva annullato la sanzione, ritenendola tardiva per violazione dei termini del procedimento disciplinare, poiché l'amministrazione era venuta a conoscenza dei fatti molto prima dell'avvio formale. Il Ministero ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che i termini del procedimento disciplinare decorrono solo da quando l'UPD riceve una "notizia di infrazione" completa, non da una conoscenza informale. La violazione del termine di cinque giorni per trasmettere gli atti all'UPD non causa decadenza, a meno che non si dimostri un danno alla difesa. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
Continua »