Un debitore, di professione legale, presenta opposizione contro un'esecuzione notificando l'atto in proprio. Tuttavia, il professionista risulta sospeso dall'albo e il secondo difensore indicato non possiede una valida procura. Il Tribunale dichiara l'atto inammissibile per difetto di ius postulandi. Il debitore ricorre in Cassazione sostenendo che il giudice avrebbe dovuto interrompere il processo per la sospensione e contestando la liquidazione delle spese. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la sospensione era preesistente alla notifica, rendendo l'atto introduttivo radicalmente nullo senza possibilita di interruzione processuale. Inoltre, il ricorso difetta di autosufficienza per mancata allegazione puntuale degli atti. Il debitore perde la causa ed e tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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