Un gruppo di dipendenti turnisti di un'azienda ospedaliera ha richiesto il risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa o dell'indennità sostitutiva per i turni di lavoro superiori alle sei ore consecutive. L'azienda sanitaria ha contestato la pretesa eccependo la prescrizione quinquennale e l'incompatibilità dei turni con la pausa pasto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente ospedaliero, confermando che il buono pasto turnisti sanità possiede natura assistenziale volta a tutelare la salute psicofisica del dipendente ex articolo 2087 c.c. Di conseguenza, si applica la prescrizione decennale contrattuale. I giudici hanno stabilito che chiunque superi le sei ore di turno continuativo matura il diritto al pasto o al buono sostitutivo, anche nei turni notturni, senza alcuna compensazione con le brevi pause retribuite. L'azienda sanitaria deve quindi corrispondere i relativi risarcimenti ai lavoratori.
Continua »