Un contribuente ha impugnato diverse cartelle esattoriali relative al mancato versamento del bollo auto per vari anni, eccependo la mancata notifica e la prescrizione tassa automobilistica. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che, se una cartella di pagamento viene notificata regolarmente e non viene impugnata nei termini, il debito si consolida e non è più possibile eccepire la prescrizione antecedente alla notifica. Inoltre, la notifica diretta via posta da parte dell'agente della riscossione non richiede una successiva raccomandata informativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e infondato, con condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni pecuniarie per lite temeraria e del doppio contributo unificato.
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