Una società ha impugnato la richiesta di pagamento della tassa rifiuti (TARSU) del 2012, eccependo la prescrizione del tributo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l'appello, ritenendo che un avviso bonario del 2014 avesse interrotto i termini. Tuttavia, i giudici d'appello hanno omesso di verificare se il termine fosse decorso nuovamente nei cinque anni successivi a tale interruzione, prima della notifica della cartella avvenuta a inizio 2020. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando l'omessa pronuncia e accertando nel merito che la prescrizione TARSU si era effettivamente compiuta nel 2019, tenuto conto dei periodi di sospensione di legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'atto impositivo e la relativa iscrizione a ruolo.
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