Un libero professionista ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale per il versamento di contributi non versati per l'anno 2010 alla Gestione Separata, sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. Secondo il contribuente, il termine quinquennale decorreva dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011, rendendo tardiva la richiesta ricevuta il 5 luglio 2016. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del pagamento, tenendo conto delle proroghe fiscali disposte per legge. Poiché un decreto ministeriale aveva differito il termine al 6 luglio 2011, la richiesta di pagamento notificata il 5 luglio 2016 ha interrotto validamente il termine. Il professionista deve quindi versare l'intero importo richiesto.
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