Gli eredi di un acquirente di quote societarie hanno chiesto la restituzione degli acconti versati dopo la risoluzione giudiziale del contratto preliminare per inadempimento dei venditori. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritto il diritto, facendo decorrere il termine decennale dalla prima sentenza del 1994. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione restituzione acconto decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di risoluzione, avvenuto nel 2014. Trattandosi di scioglimento giudiziale, la causa del pagamento viene meno solo quando la pronuncia diventa definitiva, rendendo tempestiva la domanda di restituzione avanzata nel 2015. La causa e stata quindi rinviata per una nuova decisione.
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