Un'azienda ha trattenuto dall'ultima busta paga di un ex dipendente una somma per recuperare i contributi previdenziali a carico dello stesso, sospesi anni prima a causa di una normativa emergenziale per calamità naturali. Il lavoratore ha contestato l'addebito. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recupero, stabilendo che la disciplina di emergenza sospende solo i versamenti dell'azienda verso l'INPS, ma non autorizza il datore a ritardare la trattenuta contributiva in busta paga a carico del lavoratore. Di conseguenza, il diritto del datore di recuperare tali somme si prescrive a decorrere dalla scadenza dei singoli periodi di paga o, al più tardi, dalla fine dell'emergenza. Essendo trascorsi oltre sedici anni prima della contestazione, il diritto dell'azienda era ampiamente prescritto, confermando la vittoria del lavoratore.
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