Il diritto al risarcimento danni da ritardata assunzione nel pubblico impiego
Un candidato idoneo collocato in graduatoria vanta precise tutele economiche se la Pubblica Amministrazione ritarda illegittimamente la sua nomina in ruolo. La domanda di risarcimento danni da ritardata assunzione tutela la perdita economica subita nel periodo di ingiustificata attesa. Spesso gli enti pubblici preferiscono bandire nuove selezioni invece di far scorrere le graduatorie vigenti. Questa condotta obbliga il lavoratore a intraprendere una complessa battaglia giudiziaria.
Il candidato pretermesso deve impugnare tempestivamente il nuovo bando davanti al giudice amministrativo. La tutela del risarcimento presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa che ha impedito il regolare inserimento lavorativo.
La vicenda concorsuale e la tutela cautelare provvisoria
Un lavoratore ottiene una posizione utile nella graduatoria di un concorso pubblico indetto da un’azienda sanitaria. L’ente omette di assumere il candidato e pubblica un secondo bando per la medesima qualifica professionale. Il lavoratore contesta subito il secondo bando davanti ai giudici amministrativi.
Il Consiglio di Stato concede una tutela cautelare d’urgenza. L’azienda sanitaria procede all’assunzione del candidato nel 1994, ma inserisce una clausola risolutiva legata all’esito finale del processo. Il TAR annulla definitivamente il bando illegittimo solo nel 2007, con sentenza passata in giudicato nel 2008. Il dipendente avvia la causa civile nel 2016 per ottenere i danni subiti tra il 1992 e la data di effettiva presa di servizio provvisoria. I giudici territoriali rigettano la pretesa ritenendo prescritto il termine di cinque anni a partire dall’ingresso lavorativo del 1994.
Le motivazioni sulla prescrizione del risarcimento danni da ritardata assunzione
La Corte di Cassazione demolisce la ricostruzione dei giudici territoriali e fissa principi chiarissimi sul tempo di prescrizione. Il ricorso amministrativo volto ad annullare l’atto lesivo interrompe la prescrizione del diritto risarcitorio per tutta la durata del processo.
I provvedimenti cautelari urgenti hanno una natura provvisoria e anticipatoria. Essi non eliminano in modo definitivo l’atto impugnato e non consolidano i diritti del dipendente. L’assunzione avvenuta con riserva nel 1994 non faceva decorrere alcun termine di prescrizione. Il lavoratore manteneva una posizione precaria condizionata all’esito della causa.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere esclusivamente dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di merito. La decisione definitiva del TAR si è formata nell’anno 2008. Fino a quella data il processo amministrativo ha congelato il decorso del tempo. La domanda risarcitoria azionata dinanzi al giudice ordinario risulta pienamente tempestiva ed efficace.
Le conclusioni della Cassazione sulla ritardata assunzione
La Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente e cassa la pronuncia impugnata rinviando la causa alla Corte di Appello. Il lavoratore vince la controversia contro l’azienda sanitaria sulla questione preliminare della tempestività dell’azione.
I giudici di rinvio dovranno rivalutare il merito della domanda e quantificare il danno economico patito. Il principio espresso protegge i cittadini dai tempi lunghi della giustizia amministrativa, impedendo che l’esercizio di un’azione cautelare comprometta il successivo recupero delle somme non percepite.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per i danni da mancata assunzione pubblica?
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la sentenza del giudice amministrativo che annulla l’atto illegittimo passa definitivamente in giudicato.
L’assunzione provvisoria con riserva fa decorrere il termine di prescrizione?
No, i provvedimenti cautelari hanno natura provvisoria e non consolidano i diritti del lavoratore fino alla conclusione definitiva della causa amministrativa.
Il ricorso al TAR interrompe i termini per la causa di risarcimento davanti al giudice ordinario?
Sì, l’impugnazione dell’atto lesivo davanti al giudice amministrativo produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio.