Richiesta tardiva per i danni da fauna selvatica
Gli animali selvatici possono provocare gravissime devastazioni alle coltivazioni agricole. Chi subisce aggressioni ai propri terreni deve però muoversi tempestivamente sul piano legale. I danni da fauna selvatica sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale (responsabilità derivante da un fatto illecito non contrattuale). La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito le regole sui tempi di azione contro la Pubblica Amministrazione.
Un agricoltore ha subito nel 2011 gravi devastazioni al proprio fondo a causa dell’invasione di cinghiali. Il proprietario ha presentato inizialmente una domanda amministrativa di indennizzo. Nel 2019 il danneggiato ha citato in giudizio l’Ente Regionale per ottenere il risarcimento integrale. Il Tribunale ha respinto la domanda perché il credito era ormai prescritto, essendo trascorsi oltre cinque anni dai fatti senza validi atti interruttivi.
La differenza tra indennizzo e risarcimento del danno
Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione non fosse scaduto. L’agricoltore riteneva che il verbale di stima redatto dai tecnici della Provincia nel 2011 costituisse un riconoscimento di debito. Secondo questa tesi, la comunicazione della perizia nel 2019 avrebbe fatto ripartire i termini temporali. Inoltre, il danneggiato affermava di aver avuto certezza del danno solo alla conclusione della pratica amministrativa.
I giudici di legittimità hanno respinto integralmente questa ricostruzione difensiva. La legge distingue nettamente la procedura amministrativa di indennizzo dall’azione giudiziaria di risarcimento del danno verso la Regione. La semplice istruttoria dei periti provinciali non rappresenta una confessione di debito della Regione.
Le motivazioni: i termini di prescrizione per i danni da fauna selvatica
I Supremi Giudici hanno stabilito che il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo se proviene direttamente dal soggetto debitore dotato dei poteri di disposizione. Una verifica condotta dai funzionari provinciali per un fondo indennitario non vincola la Regione sul piano risarcitorio.
Inoltre, la Corte ha chiarito il momento di decorrenza del termine legale. Il tempo per agire decorre dal giorno in cui il danneggiato ha conoscenza del fatto. Nel caso in esame, i frutti risultavano vistosamente mangiati e il terreno calpestato già nel 2011. L’agricoltore conosceva perfettamente l’origine del danno, come dimostra la sua immediata domanda di indennizzo presentata quell’anno. Non servivano complesse perizie tecniche per comprendere l’accaduto e avviare l’azione giudiziaria ordinaria.
Le conclusioni: la perdita del diritto al risarcimento
La sentenza conferma il rigetto definitivo della domanda dell’agricoltore. Chi subisce danni alle colture non può attendere l’esito prolungato delle pratiche amministrative senza inviare formali diffide legali all’Ente competente. Il trascorrere di cinque anni dall’evento lesivo estingue per sempre la possibilità di ottenere il ristoro economico in sede giudiziaria.
Qual è il termine per chiedere il risarcimento dei danni provocati dagli animali selvatici?
Il termine di prescrizione è di cinque anni dal momento in cui il danno si è verificato ed è divenuto conoscibile dal danneggiato.
La richiesta di indennizzo alla Provincia interrompe la prescrizione verso la Regione?
No, la richiesta di indennizzo amministrativo a un ente delegato non interrompe la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno verso la Regione.
Una perizia tecnica della Provincia vale come riconoscimento di debito della Regione?
No, il riconoscimento di debito è valido solo se proviene dal soggetto effettivamente debitore o da un suo rappresentante autorizzato.