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Art. 2935 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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401 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Prescrizione contributi previdenziali: omissione colposa o dolo?
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008, notificando l'atto nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale. L'ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per il doloso occultamento del debito, causato dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte d'appello ha dichiarato prescritti i contributi, escludendo il dolo del contribuente. La Corte di Cassazione, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria. La decisione chiarirà l'applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi dovuti da un professionista per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva calcolato la prescrizione contributi Gestione Separata a partire dal termine ordinario del 16 giugno 2010. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'ente il 1° luglio 2015 è tempestiva poiché rientra nel limite dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame dei fatti.
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Continuità dei valori fiscali: errore contabile contro il Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni di un'azienda di mediazione immobiliare per gli anni 2012 e 2013, riducendo le esistenze iniziali. Questa rettifica derivava da un precedente accordo sul 2011, in cui le provvigioni non ancora incassate erano state qualificate come ricavi e non come rimanenze finali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, confermando che il principio di continuità dei valori fiscali impone che le esistenze iniziali di un anno coincidano esattamente con le rimanenze finali dell'anno precedente. Di conseguenza, se si riducono le rimanenze finali del 2011, si devono ridurre anche le esistenze iniziali del 2012. La Corte ha chiarito che l'eventuale doppia imposizione non giustifica la deroga a questo principio, potendo il contribuente richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso per l'anno non di competenza.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011 relativi alla Gestione separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la semplice omissione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'istituto avrebbe potuto accertare il debito tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore fiscale non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2005, notificando l'atto interruttivo oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro specifico non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi professionali sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione contro dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2008 a un libero professionista iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, sostenendo che il termine fosse decorso. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, escludendo sia la proroga del termine di pagamento sia la sospensione della prescrizione per doloso occultamento dovuto alla mancata compilazione del Quadro RR. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione in presenza di proroghe dei termini di versamento, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione sulla prescrizione contributi previdenziali.
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Iscrizione alla Gestione separata: quando scatta l’obbligo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria per il lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale che non comporta il versamento di contributi capaci di generare una pensione autonoma. Inoltre, la Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe governative (come quella del 2010 per i redditi 2009), e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: l’avvocato perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato, contemporaneamente lavoratore dipendente, il pagamento dei contributi previdenziali per l'attività professionale svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dichiarato comunque prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha stabilito che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria devono effettuare l'iscrizione Gestione Separata INPS per garantire la copertura assicurativa universale. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe di legge, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ripetizione di indebito: conti estinti e rimborso negato
Il Correntista ha chiesto a un istituto di credito la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi anatocistici su conti correnti estinti da molti anni. I giudici di merito hanno respinto la domanda perché il diritto era ormai prescritto, escludendo anche l'interesse del cliente alla semplice dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Correntista. I giudici hanno stabilito che, una volta prescritta l'azione di ripetizione di indebito, non sussiste più un interesse concreto del cliente a far accertare la nullità delle clausole bancarie relative a contratti già estinti. Vince la Banca, che non dovrà restituire alcuna somma.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore non è dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale contro un Libero Professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2011. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione di cinque anni. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione non equivale automaticamente a dolo, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni. La sospensione della prescrizione richiede un impedimento assoluto all'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con i normali controlli. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: sanzioni per evasione o omissione?
Un avvocato ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che confermava il suo obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi per l'anno 2009, oltre alle sanzioni. Il professionista, pur iscritto all'Albo, non versava i contributi alla Cassa Forense e superava la soglia di esenzione di 5.000 euro. La controversia riguarda la qualificazione del mancato pagamento: se debba considerarsi evasione o semplice omissione contributiva, con regimi sanzionatori molto diversi. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di un orientamento giurisprudenziale definitivo e l'importanza nomofilattica della questione, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente e ha trasmesso gli atti alla Quarta Sezione Civile per una decisione approfondita.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché l'avviso di addebito era stato notificato oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro specifico della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso, in grado di sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la Prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omissione del quadro compilativo e l'occultamento doloso, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni del modello fiscale, escludendo così la volontà di evadere.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Ingegnere iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del debito. L'ente pubblico ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e l'intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è confermata e il Professionista non deve pagare le somme richieste, mentre l'ente previdenziale perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Prescrizione contributi INPS: l’omesso quadro RR non salva l’ente
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito inferiore a 5.000 euro, si è opposto eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, individuando la scadenza del termine di pagamento come inizio del decorso quinquennale e ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancata compilazione non equivale a un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è stata confermata e l'ente previdenziale ha perso la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop dell’INPS
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi omessi, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che per la prescrizione contributi Gestione Separata il termine iniziale coincide con la scadenza del pagamento dei contributi stessi e non con il successivo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima rappresenta una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a un Professionista per la gestione separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, accolta in appello. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine e l'impatto delle proroghe dei versamenti sulla prescrizione contributi previdenziali, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione nomofilattica.
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