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Art. 2935 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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401 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Prescrizione dei contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato non iscritto alla Cassa forense per l'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro fiscale non equivale automaticamente a un comportamento doloso, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo e l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non era ancora pacifico all'epoca dei fatti. Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato prescritto.
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Eccezione di prescrizione: la Banca batte i correntisti
Un'azienda correntista ha citato in giudizio la Banca per contestare l'addebito di interessi illegittimi sul proprio conto corrente. La Banca si è difesa sollevando l'eccezione di prescrizione per i pagamenti avvenuti oltre dieci anni prima. La Corte d'Appello ha respinto la difesa della Banca, ritenendo che spettasse a quest'ultima dimostrare quali versamenti fossero solutori (pagamenti effettivi) e quali ripristinatori. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Banca. I giudici hanno stabilito che, per far valere l'eccezione di prescrizione, la Banca deve solo dichiarare l'inerzia del cliente. Spetta poi al giudice, anche tramite un consulente tecnico, verificare la natura dei singoli versamenti per calcolare i termini di prescrizione.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’ente perde la causa
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, ometteva di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, non versando i contributi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale richiedeva il pagamento oltre il termine di cinque anni, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, capace di sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la ordinaria prescrizione contributi previdenziali quinquennale, rendendo nullo il recupero crediti tardivo dell'ente previdenziale.
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Prescrizione contributi previdenziali: Quadro RR vuoto, INPS ko
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un praticante avvocato per l'anno 2011. Il professionista non aveva compilato il "Quadro RR" della dichiarazione dei redditi, pur avendo dichiarato i propri compensi nel "Quadro CM". La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, escludendo che l'omessa compilazione del Quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro previdenziale e la volontà di nascondere il debito, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati al fisco e vi era incertezza normativa sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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Gestione separata INPS: obbligo anche con reddito sotto i 5000€
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2009 relativi alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello aveva dichiarato il credito prescritto e non dovuto, poiché il reddito del professionista era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Innanzitutto, ha chiarito che la prescrizione quinquennale non era decorsa, poiché il termine di pagamento originario era stato prorogato al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 6 luglio 2015. Inoltre, ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un professionista iscritto all'albo dipende dall'abitualità dell'attività, non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che rileva solo per il lavoro occasionale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un ingegnere ha proposto opposizione contro due avvisi di addebito dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione Separata negli anni 2007 e 2008. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il diritto dell'ente. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la scadenza del pagamento era stata prorogata da un decreto ministeriale, spostando in avanti l'inizio del termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, tenendo conto anche dei differimenti temporali disposti per legge. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Iscrizione Gestione Separata: l’avvocato perde contro l’INPS
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di Iscrizione Gestione Separata per un avvocato che, pur iscritto all'albo, non versava i contributi soggettivi alla Cassa Forense ma solo il contributo integrativo di solidarietà. Avendo superato la soglia di reddito di 5.000 euro, il professionista è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali all'INPS. La Corte ha inoltre chiarito che la prescrizione quinquennale dei contributi decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, tenendo conto anche dei rinvii ufficiali dei termini fiscali (come il differimento al 6 luglio 2010 per i redditi 2009). Di conseguenza, la richiesta dell'INPS notificata il 30 giugno 2015 è tempestiva. Il ricorso del professionista è stato rigettato.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata. Il professionista riteneva che il debito fosse estinto per il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la prescrizione contributi previdenziali inizia a decorrere solo dalla scadenza dei termini di pagamento, tenendo conto anche delle proroghe governative dei termini di versamento delle imposte. Inoltre, l'invio di un avviso bonario da parte dell'ente previdenziale prima della scadenza del termine prorogato interrompe validamente il decorso del tempo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, annullando la sentenza d'appello che aveva erroneamente dichiarato prescritti i contributi, e ha rinviato la causa per un nuovo giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritti tali crediti. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista avesse occultato dolosamente il debito, sospendendo così la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito. Quest'ultimo costituisce un accertamento di fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità. Di conseguenza, trova applicazione la prescrizione contributi previdenziali in favore della professionista.
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Prescrizione contributi INPS: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito, essendo trascorso il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento intenzionale, soprattutto perché l'ente dispone di autonomi poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è confermata, poiché il primo atto interruttivo è stato notificato oltre i cinque anni dall'esigibilità del credito.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010 alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha ritenuto il diritto prescritto. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del termine di pagamento. Di conseguenza, se un decreto proroga la scadenza del versamento delle imposte e dei contributi (nel caso specifico, al 6 luglio 2011), anche il termine di inizio della prescrizione viene spostato in avanti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione RR non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. L'avviso di addebito è stato notificato oltre i cinque anni dalla scadenza. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, ritenendo l'omissione insufficiente a dimostrare il dolo e superabile con ordinari controlli. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza della questione sulla decorrenza dei termini e sulla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha disposto il rinvio della causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi previdenziali: Quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2008. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse già decorso al momento della notifica dell'avviso di pagamento nel 2014. L'INPS ha contestato la decisione, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi (ritenuta occultamento doloso) e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, non decidendo ancora il vincitore ma rinviando la discussione sul tema della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione del risarcimento danni: banca sconfitta dal default
Un risparmiatore ha citato in giudizio la propria banca chiedendo il ristoro delle perdite subite a causa dell'acquisto di obbligazioni argentine, avvenuto senza che l'istituto lo avesse informato dei reali rischi dell'operazione. La banca si è difesa eccependo la prescrizione del risarcimento danni, sostenendo che il termine di dieci anni dovesse decorrere dalla data di acquisto dei titoli. La Corte di Cassazione ha invece confermato che la prescrizione del risarcimento danni inizia a decorrere solo dal momento in cui il danno si manifesta concretamente nella sfera patrimoniale del cliente, ossia dalla data del default dello Stato argentino (dicembre 2001), quando l'investitore ha avuto effettiva percezione della perdita. Il ricorso della banca è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna al risarcimento.
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Rimborso imposte indebite: il termine non si azzera
Il Contribuente ha richiesto il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate nel 2006, ritenendo che il termine per la domanda decorresse dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2014 che aveva dichiarato illegittima la norma impositiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine triennale per il rimborso imposte indebite decorre sempre dal giorno del pagamento effettivo e non dalla successiva pronuncia di incostituzionalità. Quest'ultima rappresenta una mera difficoltà di fatto che non sospende il decorso del tempo utile per richiedere la restituzione.
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Ripetizione di indebito bancario: conti chiusi e prescrizione
I Correntisti hanno citato in giudizio La Banca chiedendo la rideterminazione del saldo di alcuni conti correnti e la restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi usurari e anatocismo. La Corte d'Appello ha accolto solo parzialmente le domande, dichiarando prescritto il diritto per i conti chiusi da oltre dieci anni. I Correntisti hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata firma della banca sui contratti e contestando il calcolo della prescrizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la dichiarazione del cliente di aver ricevuto copia del contratto prova l'adempimento degli obblighi di consegna. Inoltre, ha confermato che per la ripetizione di indebito bancario la prescrizione decennale decorre dai singoli versamenti solutori eseguiti su conti ormai estinti da oltre un decennio, respingendo la tesi dell'unitarietà dei rapporti basata su semplici giroconti.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione frena l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere i termini. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la complessità delle questioni relative alla decorrenza della prescrizione, alla rilevabilità d'ufficio del termine corretto e all'efficacia degli atti interruttivi, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la Corte ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, rimandando la decisione finale.
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Prescrizione contributi previdenziali: silenzio non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 a un libero professionista iscritto alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa, poiché l'avviso di pagamento è stato notificato oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio l'esatta decorrenza del termine di prescrizione e l'impatto delle proroghe fiscali, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza. Il fulcro del contenzioso ruota attorno alla prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o inganno?
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso. L'Ente Previdenziale ha ribattuto che la prescrizione era sospesa perché il contribuente non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando dolosamente il debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del Professionista. La Corte di Cassazione, rilevando che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata e che il giudice può determinare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se tale rilievo d'ufficio sia sempre possibile, data l'importanza della questione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS contro professionista
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2008. La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo che il termine decorresse dal giugno 2009 e che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisse occultamento doloso del debito. L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile ha rilevato la necessità di approfondire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta data di decorrenza della prescrizione, nonostante le diverse allegazioni delle parti. Data l'importanza della questione, la Corte ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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