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Art. 2935 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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401 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione frena l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata degli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'Istituto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa e contestando il giorno di inizio del termine. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta data di inizio della prescrizione oltre i limiti delle richieste delle parti, ha rimesso la decisione alla sezione ordinaria per una trattazione in pubblica udienza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: il caso INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo il decorso del termine quinquennale. L'INPS ha ribattuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituiva un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. Inoltre, l'ente ha evidenziato che una proroga statale aveva spostato la scadenza dei pagamenti, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione riguardante la rilevabilità d'ufficio del corretto termine di decorrenza della prescrizione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza, senza stabilire ancora un vincitore definitivo.
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Prescrizione dei contributi: il Quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2009. La professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, poiché la richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine considerando i differimenti di legge, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi previdenziali: il Quadro RR vuoto è dolo?
Un lavoratore autonomo ometteva di compilare il Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, non versando i contributi alla Gestione Separata. L'Ente Previdenziale richiedeva il pagamento oltre i cinque anni ordinari, sostenendo che l'omissione costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello dichiarava comunque estinto il credito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla corretta individuazione del termine di decorrenza e alla sua rilevabilità d'ufficio, ha disposto il rinvio della causa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 alla Gestione Separata. L'avvocato ha eccepito la prescrizione quinquennale, mentre l'INPS ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine (considerando anche le proroghe legali di scadenza), ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza. La questione centrale riguarda la corretta applicazione delle regole sulla prescrizione dei contributi previdenziali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde contro la lavoratrice
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. La contribuente ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti. L'INPS ha sostenuto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso a causa del doloso occultamento del debito da parte della lavoratrice, la quale non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione della dichiarazione non equivale a un doloso occultamento del debito e non impedisce all'ente previdenziale di effettuare i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, si applica la ordinaria prescrizione contributi previdenziali a partire dalla scadenza originaria del pagamento.
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Rivalutazione contributiva per amianto: decide la consapevolezza
Un lavoratore ha chiesto all'INPS la rivalutazione contributiva per amianto per il periodo in cui è stato esposto alla sostanza nociva. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo il diritto prescritto perché erano passati più di dieci anni dal pensionamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che il termine di prescrizione decennale non inizia a decorrere automaticamente dal giorno del pensionamento o dalla fine dell'esposizione. Al contrario, la prescrizione inizia a correre solo dal momento in cui il lavoratore acquisisce l'effettiva consapevolezza dell'esposizione all'amianto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Prescrizione del risarcimento danni: un solo medico vince
Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto allo Stato il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulle borse di studio tra il 1983 e il 1991. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo il diritto estinto. La Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di un singolo medico. Per quest'ultimo, i giudici di merito avevano omesso di valutare una diffida inviata nel 2008, idonea a interrompere il decorso del tempo. Di conseguenza, mentre per la maggior parte dei medici il diritto è prescritto, per il singolo professionista la causa dovrà essere ridiscussa in appello.
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Risarcimento medici specializzandi: lo Stato vince per prescrizione
Un gruppo di medici ha richiesto il risarcimento medici specializzandi allo Stato italiano per la mancata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione svolti tra il 1978 e il 1985. I tribunali di merito hanno respinto la domanda ritenendo il diritto ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento per la mancata attuazione delle direttive europee si prescrive in dieci anni. Per i medici specializzandi tra il 1983 e il 1991, questo termine ha iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Di conseguenza, le azioni avviate molti anni dopo sono fuori tempo massimo. Lo Stato vince la causa.
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Risarcimento medici specializzandi: il tempo cancella il diritto
Un gruppo di medici specializzati ha richiesto allo Stato il risarcimento medici specializzandi per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulla corretta retribuzione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1978 e il 1991. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda ritenendo il diritto ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il termine di prescrizione decennale per richiedere il risarcimento medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Eventuali incertezze interpretative o giurisprudenziali successive non sospendono né rinviano questo termine, gravando sui medici l'onere di attivarsi tempestivamente per interrompere la prescrizione.
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Risarcimento medici specializzandi: il diritto si spegne dopo 10 anni
Un gruppo di medici, che ha frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1994 senza ricevere alcuna remunerazione, ha richiesto il risarcimento medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei medici, confermando che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni. Questo termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha quantificato l'indennizzo. Poiché i medici hanno avviato la causa solo nel 2015, il loro diritto era ormai scaduto per prescrizione. Lo Stato vince la causa e i medici devono pagare le spese processuali.
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Prescrizione del diritto al risarcimento: medici contro Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva ricezione della borsa di studio durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, a causa del ritardo dello Stato italiano nel recepire le direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei medici, confermando che la prescrizione del diritto al risarcimento, di durata decennale, inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge numero 370 del 1999. Questa legge ha infatti rimosso ogni incertezza sul mancato adempimento dello Stato. Di conseguenza, non avendo i medici agito tempestivamente entro i dieci anni da tale data, il loro diritto si è estinto per prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Risarcimento danni medici specializzandi: l’errore del giudice
Un gruppo di medici, iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991, ha richiesto il risarcimento danni medici specializzandi allo Stato italiano per il mancato recepimento delle direttive europee sulla giusta remunerazione. Il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto. In appello, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ma hanno motivato la decisione riferendosi erroneamente ai medici iscritti dopo il 1991, che avevano già ricevuto le borse di studio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei medici, rilevando la totale nullità del provvedimento d'appello per carenza di motivazione e mancata corrispondenza con l'oggetto reale della causa. La Suprema Corte ha quindi cassato l'ordinanza, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo e corretto esame della vicenda.
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Risarcimento medici specializzandi: vince lo Stato per ritardo
Un gruppo di medici ha richiesto allo Stato il risarcimento medici specializzandi per la mancata attuazione delle direttive europee sulla giusta retribuzione durante i corsi di specializzazione tra il 1979 e il 2003. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il diritto prescritto, e la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso poiché presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento d'appello. I giudici hanno inoltre ribadito che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, con decorrenza fissa dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Lo Stato vince la causa e i medici sono condannati a pagare le spese processuali.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici sconfitti ma uno si salva
Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti prima del 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo prescritto il diritto. La Cassazione ha confermato che la prescrizione del risarcimento danni è decennale e decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Poiché i medici hanno agito solo nel 2014, il loro diritto era ormai estinto. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di uno dei medici a causa di un errore di omonimia non risolto dai giudici d'appello, i quali avevano omesso di pronunziare sulla sua specifica posizione. Per questo singolo medico, la causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Decorrenza della prescrizione: sentenza o giudicato?
Una società creditrice si opponeva alla richiesta di restituzione di somme avanzata da un ente pubblico, eccependo la prescrizione del diritto. La Corte d'Appello riteneva che il termine iniziasse a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il titolo originario. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della società, stabilendo che la decorrenza della prescrizione per la restituzione delle somme decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza di riforma e non dal suo passaggio in giudicato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello per verificare la presenza di eventuali atti interruttivi a partire da tale data antecedente.
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Risarcimento medici specializzandi: no ai ricorsi tardivi
Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1983 e il 1995, ha richiesto il risarcimento medici specializzandi per la mancata o inadeguata remunerazione durante il periodo di formazione, lamentando il tardivo recepimento delle direttive europee da parte dello Stato italiano. Il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione decennale, individuando l'inizio del termine al 27 ottobre 1999 (entrata in vigore della Legge 370/1999). I medici hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere solo dal 2011, anno in cui si sono risolte le incertezze giurisprudenziali sulla materia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che le incertezze interpretative non impediscono il decorso della prescrizione, la quale inizia inderogabilmente dal 1999 e può essere interrotta anche con una semplice richiesta stragiudiziale. I medici sono stati condannati alle spese.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritto il credito, calcolando il termine di cinque anni dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto ministeriale aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 1° luglio 2015 è tempestiva, poiché rientra perfettamente nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Termine di decadenza imposta di registro: Fisco sconfitto
Un contribuente acquista un immobile storico usufruendo dell'agevolazione prima casa. L'atto, registrato il 28 giugno 2011, è sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato. Nel 2014, l'Agenzia delle Entrate notifica avvisi di liquidazione contestando i requisiti dell'agevolazione, ritenendo che il termine per l'accertamento decorra dall'avveramento della condizione avvenuto nel 2012. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Fisco. I giudici chiariscono che il termine di decadenza imposta di registro decorre sempre dalla data di registrazione dell'atto, anche in presenza di una condizione sospensiva legata alla prelazione pubblica. Di conseguenza, l'accertamento notificato oltre i tre anni dalla registrazione è nullo per decadenza del potere impositivo dell'ufficio.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo superato il termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, il termine originario del 6 giugno 2010 era stato legalmente differito al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale. Di conseguenza, anche l'inizio della prescrizione è slittato, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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