Un correntista ha agito in giudizio contro un istituto di credito chiedendo la ripetizione di indebito bancario per l'applicazione di interessi anatocistici e tassi ultra-legali non pattuiti per iscritto. La Corte d'Appello ha condannato la banca a restituire oltre 63.000 euro, ritenendo che il conto godesse di un'apertura di credito di fatto, desumibile dagli estratti conto, e che la prescrizione decennale non fosse decorsa, decorrendo dalla chiusura del rapporto. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della banca. I giudici hanno chiarito che l'esistenza di un affidamento di fatto rende i versamenti ripristinatori e sposta l'inizio della prescrizione alla chiusura del conto. L'azione di ripetizione di indebito bancario è stata quindi pienamente accolta, confermando il diritto del cliente al rimborso.
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