Un'Amministrazione Comunale ha pagato una ingente somma a una Società Privata in esecuzione di una sentenza di primo grado per l'occupazione di un immobile. Successivamente, la sentenza è stata riformata in appello, escludendo il danno. L'ente pubblico ha quindi chiesto la restituzione delle somme pagate. La società ha eccepito la prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decennale fosse ormai scaduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che il diritto alla restituzione delle somme pagate non era prescritto. Per i vecchi giudizi, il termine di prescrizione decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Anche applicando le regole successive, le lettere di diffida inviate dall'ente pubblico hanno interrotto validamente i termini, salvando il diritto al rimborso.
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