Un imprenditore agricolo contesta un'ingiunzione fiscale per il recupero di fondi UE percepiti indebitamente. La Cassazione, rigettando il ricorso, chiarisce che nell'opposizione a un'ingiunzione fiscale, l'onere della prova grava sull'ente pubblico, il quale può legittimamente basare la propria pretesa sulle risultanze di una sentenza penale di condanna passata in giudicato. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni di prescrizione e l'introduzione di nuove questioni in appello.
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