L'Agenzia delle Entrate ha rettificato le dichiarazioni di un'azienda di mediazione immobiliare per gli anni 2012 e 2013, riducendo le esistenze iniziali. Questa rettifica derivava da un precedente accordo sul 2011, in cui le provvigioni non ancora incassate erano state qualificate come ricavi e non come rimanenze finali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, confermando che il principio di continuità dei valori fiscali impone che le esistenze iniziali di un anno coincidano esattamente con le rimanenze finali dell'anno precedente. Di conseguenza, se si riducono le rimanenze finali del 2011, si devono ridurre anche le esistenze iniziali del 2012. La Corte ha chiarito che l'eventuale doppia imposizione non giustifica la deroga a questo principio, potendo il contribuente richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso per l'anno non di competenza.
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