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Art. 2935 Codice Civile — Anno 2022

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478 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Iscrizione Gestione Separata INPS: l’avvocato perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato, contemporaneamente lavoratore dipendente, il pagamento dei contributi previdenziali per l'attività professionale svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dichiarato comunque prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha stabilito che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria devono effettuare l'iscrizione Gestione Separata INPS per garantire la copertura assicurativa universale. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe di legge, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ripetizione di indebito: conti estinti e rimborso negato
Il Correntista ha chiesto a un istituto di credito la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi anatocistici su conti correnti estinti da molti anni. I giudici di merito hanno respinto la domanda perché il diritto era ormai prescritto, escludendo anche l'interesse del cliente alla semplice dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Correntista. I giudici hanno stabilito che, una volta prescritta l'azione di ripetizione di indebito, non sussiste più un interesse concreto del cliente a far accertare la nullità delle clausole bancarie relative a contratti già estinti. Vince la Banca, che non dovrà restituire alcuna somma.
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Fondo di garanzia INPS: la prescrizione non aspetta il fallimento
Un lavoratore ha chiesto al Fondo di garanzia INPS il pagamento della tredicesima mensilità non ricevuta dal datore di lavoro fallito. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la pendenza del fallimento avesse sospeso i termini per agire. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che il diritto verso il Fondo di garanzia INPS ha natura previdenziale ed è del tutto autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro. Di conseguenza, la procedura fallimentare non interrompe la prescrizione annuale del diritto verso l'istituto previdenziale. Poiché il lavoratore ha notificato la causa oltre un anno dopo la decisione sull'ammissione al passivo e la successiva domanda amministrativa, il suo diritto si è estinto per prescrizione. La domanda del lavoratore è stata quindi definitivamente respinta.
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Risarcimento danno ambientale: prescrizione e proprietari salvi
Un Comune ha citato in giudizio gli eredi del responsabile dell'inquinamento di alcuni terreni e le attuali proprietarie degli stessi, chiedendo la condanna al rimborso delle future spese di bonifica. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, dichiarando prescritto il diritto verso uno degli eredi (essendo gli sversamenti cessati nel 1981) e respingendo la richiesta verso le proprietarie incolpevoli. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. La Suprema Corte ha chiarito che l'azione per il risarcimento danno ambientale si era prescritta e che, per rivalersi sulle proprietarie non responsabili, il Comune avrebbe dovuto prima avviare la bonifica e dimostrare l'impossibilità di recuperare le somme dal reale inquinatore. Vincono l'erede e le proprietarie dei terreni.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore non è dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale contro un Libero Professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2011. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione di cinque anni. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione non equivale automaticamente a dolo, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni. La sospensione della prescrizione richiede un impedimento assoluto all'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con i normali controlli. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: sanzioni per evasione o omissione?
Un avvocato ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che confermava il suo obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi per l'anno 2009, oltre alle sanzioni. Il professionista, pur iscritto all'Albo, non versava i contributi alla Cassa Forense e superava la soglia di esenzione di 5.000 euro. La controversia riguarda la qualificazione del mancato pagamento: se debba considerarsi evasione o semplice omissione contributiva, con regimi sanzionatori molto diversi. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di un orientamento giurisprudenziale definitivo e l'importanza nomofilattica della questione, ha deciso di non pronunciarsi immediatamente e ha trasmesso gli atti alla Quarta Sezione Civile per una decisione approfondita.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché l'avviso di addebito era stato notificato oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro specifico della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso, in grado di sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la Prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omissione del quadro compilativo e l'occultamento doloso, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni del modello fiscale, escludendo così la volontà di evadere.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Prescrizione del risarcimento danni: alluvione o colpa dello Stato
Una società ha chiesto al Ministero il risarcimento per i danni causati dall'esondazione di un fiume nel 1992. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo il diritto prescritto, sul presupposto che la società potesse percepire subito i vizi di manutenzione delle opere idrauliche. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione del risarcimento danni decorre solo dal momento in cui il danneggiato acquisisce una reale consapevolezza tecnico-scientifica del nesso causale tra le carenze delle opere pubbliche e l'evento dannoso. La semplice percezione visiva dell'alluvione non basta a far iniziare il decorso del tempo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Ingegnere iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del debito. L'ente pubblico ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e l'intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è confermata e il Professionista non deve pagare le somme richieste, mentre l'ente previdenziale perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Prescrizione contributi INPS: l’omesso quadro RR non salva l’ente
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito inferiore a 5.000 euro, si è opposto eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, individuando la scadenza del termine di pagamento come inizio del decorso quinquennale e ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancata compilazione non equivale a un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è stata confermata e l'ente previdenziale ha perso la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop dell’INPS
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi omessi, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che per la prescrizione contributi Gestione Separata il termine iniziale coincide con la scadenza del pagamento dei contributi stessi e non con il successivo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima rappresenta una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: stop alle pretese tardive dell’ente
L'INPS ha fatto ricorso contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi dovuti da un lavoratore autonomo alla Gestione commercianti per l'anno 2005. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi stessi, e non dalla successiva dichiarazione dei redditi, la quale rappresenta solo una comunicazione di dati e non l'origine del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e i contributi richiesti rimangono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a un Professionista per la gestione separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, accolta in appello. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di approfondire la questione della rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine e l'impatto delle proroghe dei versamenti sulla prescrizione contributi previdenziali, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione nomofilattica.
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Prescrizione contributi previdenziali: il silenzio non è truffa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009, inviando la richiesta nel 2015. I giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo superato il termine di cinque anni. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla decorrenza dei termini e alla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vince l’INPS
Un libero professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per l'anno 2008 alla Gestione Separata, sostenendo che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per prescrizione quinquennale. Secondo il lavoratore, il termine di cinque anni andava calcolato dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009, rendendo tardiva la richiesta dell'INPS notificata il 27 giugno 2014. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data di scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe disposte via decreto (D.P.C.M.) per i soggetti sottoposti agli studi di settore, fissata nel caso specifico al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS è stata considerata tempestiva e il professionista è stato condannato a pagare i contributi e le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista riteneva il debito estinto per decorso del tempo, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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