Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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