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Art. 2935 Codice Civile — Anno 2022

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478 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Prescrizione del risarcimento danni: tra ritardi e nuove speranze
Il Danneggiato ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti da una calunnia subita molti anni prima. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda ritenendola prescritta e inammissibile per via di un precedente giudizio. La Cassazione ha chiarito che la pendenza del processo penale non sospende automaticamente la prescrizione del risarcimento danni se il danneggiato non compie atti interruttivi civilistici, come la costituzione di parte civile o una diffida. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Danneggiato sul secondo motivo: i giudici d'appello hanno erroneamente dichiarato inammissibile la domanda basandosi su una precedente sentenza senza che vi fosse la prova del suo passaggio in giudicato o della litispendenza. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
Un libero professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, non compilava il quadro RR della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi omessi, ma il professionista eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha invece confermato che l'omessa compilazione non equivale a un comportamento fraudolento automatico. Si tratta di una semplice difficoltà di accertamento superabile dall'INPS tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la prescrizione del credito e condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: vince il professionista
Un Professionista non ha versato i contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento solo nel 2017, oltre il termine di cinque anni. L'ente sosteneva che il termine fosse sospeso perché il Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, il diritto dell'ente a riscuotere le somme è caduto in prescrizione, confermando la vittoria del Professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'INPS sosteneva invece che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la semplice omissione del quadro RR non costituisce un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto non impedisce in modo assoluto all'INPS di accertare il credito. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi erano ormai prescritti. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non è stato sospeso. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è inganno
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a un lavoratore autonomo per l'anno 2011. La richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'Ente Previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata compilazione del quadro non costituisce un occultamento doloso, specie se il reddito complessivo è stato comunque dichiarato. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza originaria del pagamento e il debito è estinto. L'Ente Previdenziale perde il ricorso.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il professionista non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso se il reddito è stato comunque dichiarato, poiché l'ente può scoprirlo con i normali controlli. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a una Libera Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione per doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito, poiché il reddito era comunque verificabile tramite i controlli ordinari. L'ente previdenziale perde la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'avvocato, non iscritto alla Cassa Forense per motivi di reddito, ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché la richiesta dell'ente previdenziale è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il credito dell'INPS è definitivamente estinto.
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Prescrizione contributi gestione separata: proroga salva l’INPS
Una professionista, iscritta all'Albo Forense ma non alla relativa Cassa, si è opposta a un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritta la pretesa dell'ente, fissando la decorrenza del termine al 16 giugno 2010. L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che un decreto ministeriale avesse prorogato la scadenza dei pagamenti al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta inviata il 1° luglio 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga dei termini di versamento sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione contributi gestione separata. Di conseguenza, la richiesta dell'ente previdenziale è legittima e tempestiva, poiché inviata prima della scadenza del termine quinquennale prorogato.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS perde il round
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, poiché la richiesta era giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte d'Appello ha respinto la tesi dell'ente, rilevando che il professionista aveva comunque presentato la dichiarazione dei redditi compilando il quadro RE. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa alla Sezione ordinaria per chiarire se la proroga dei termini di versamento fiscale influisca sulla decorrenza della prescrizione e se tale questione sia rilevabile d'ufficio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: silenzio o dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, non iscritto alla Cassa forense, il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha dichiarato prescritto il credito dell'ente. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Suprema Corte, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'impatto delle proroghe fiscali, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione in pubblica udienza, lasciando aperta la questione sulla prescrizione contributi Gestione Separata.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Tuttavia, la richiesta è stata notificata oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un inganno intenzionale. L'INPS dispone infatti di poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi previdenziali, con la vittoria del professionista e la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Una professionista, non iscritta alla Cassa Forense, ometteva il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 alla Gestione separata dell'ente previdenziale. L'ente richiedeva il pagamento con una nota ricevuta il 2 luglio 2015. La Corte d'appello dichiarava prescritto il credito, calcolando il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, tenendo conto anche dei differimenti di legge. Nel caso specifico, un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 2 luglio 2015 è tempestiva poiché notificata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: niente contributi se il reddito è minimo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS contro un avvocato a cui erano stati richiesti contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento sul presupposto che la semplice iscrizione all'albo e il possesso della partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Nel caso specifico, il professionista aveva percepito redditi minimi (circa 2.000 euro annui), dimostrando la natura occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'INPS, su cui grava l'onere di provare l'effettiva abitualità dell'attività, ha perso la causa e non potrà pretendere il pagamento dei contributi richiesti.
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Prescrizione e occultamento doloso del debito contributivo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una Professionista per l'anno 2011. L'atto di richiesta è stato notificato oltre il termine di cinque anni. L'Ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per via dell'occultamento doloso del debito contributivo, poiché la Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, specialmente se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi professionali in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM). Di conseguenza, il credito previdenziale è prescritto e l'Ente perde la causa.
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