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Art. 2935 Codice Civile — Anno 2022

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478 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Rimborso contributi previdenziali: il ritardo cancella il diritto
Un'impresa colpita dall'alluvione del 1994 ha versato interamente i propri contributi previdenziali tra il 1995 e il 1997. Successivamente, la legge ha riconosciuto alle imprese alluvionate il diritto di versare solo il 10% del dovuto, consentendo il rimborso del 90% già pagato previa presentazione di una domanda entro il 31 luglio 2007. L'azienda ha depositato la richiesta di rimborso soltanto nel febbraio 2010. L'ente previdenziale ha respinto la richiesta e i giudici di merito hanno confermato il diniego per decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, sancendo che la presentazione della domanda amministrativa entro la data perentoria costituisce una condizione inderogabile per ottenere il rimborso contributi previdenziali. Il superamento del termine estingue definitivamente il diritto al beneficio economico.
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Rivalutazione contributiva per amianto oltre il pensionamento
Un ex lavoratore ha richiesto all'Istituto previdenziale la rivalutazione contributiva per amianto molti anni dopo il pensionamento. La Corte d'Appello ha respinto la domanda considerando il diritto ormai prescritto, facendo decorrere il termine decennale direttamente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso del pensionato. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decennale non inizia automaticamente con il pensionamento, ma decorre soltanto dal momento in cui il lavoratore acquisisce la piena e provata consapevolezza di essere stato esposto a fibre di amianto oltre i limiti di legge durante la propria carriera.
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Prescrizione contributi INPS: L’INPS perde contro la professionista
La Corte di Cassazione ha confermato che la Prescrizione contributi INPS per i professionisti iscritti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il caso riguardava una professionista che non aveva compilato il 'Quadro RR'. L'INPS sosteneva che questa omissione fosse un occultamento doloso del debito, tale da sospendere la prescrizione. La Corte ha escluso che la mancata compilazione del 'Quadro RR' costituisca automaticamente un occultamento doloso, dichiarando il ricorso dell'INPS inammissibile e condannandolo al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop pretese INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi relativi alla Gestione separata per l'anno 2007 tramite avviso di pagamento. Il professionista ha impugnato la richiesta eccependo l'estinzione del credito. L'ente creditore ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale costituisse un occultamento doloso del debito, capace di bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando l'avvenuta prescrizione contributi Gestione separata. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro fiscale e la volontà di frodare l'ente previdenziale.
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Prescrizione contributi previdenziali: regole su sanzioni e date
Un professionista ha contestato la richiesta della propria cassa di previdenza relativa al pagamento di somme arretrate per contributi e sanzioni dal 1990 al 2001. Il debitore eccepiva la prescrizione contributi previdenziali quinquennale e la non debenza delle somme accessorie. La Corte d'Appello aveva applicato la prescrizione decennale a tutte le sanzioni e dichiarato prescritti i contributi del biennio 1990-1991. La Corte di Cassazione ha chiarito due aspetti decisivi: le sanzioni seguono la stessa sorte del debito principale (decennale prima del 1996 e quinquennale successivamente) e il termine di prescrizione dei contributi decorre solo dalla scadenza dell'obbligo di comunicazione reddituale annuale alla cassa. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Rinuncia al Ricorso: La Prescrizione Contributi INPS non Decisa
Un Professionista era stato condannato a versare all'INPS i contributi alla gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la richiesta di pagamento non fosse caduta in prescrizione, considerando un differimento dei termini di versamento e un tempestivo atto interruttivo dell'INPS. Il Professionista ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della prescrizione. Tuttavia, prima della decisione, il Professionista ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo, esonerando il Professionista dal pagamento dell'ulteriore contributo unificato, dato che la rinuncia era rituale e l'INPS non si era costituito.
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Ripetizione di indebito bancario: fido incerto e prescrizione
Un correntista agisce in giudizio contro il proprio istituto di credito avviando un'azione di ripetizione di indebito bancario per recuperare somme addebitate illegittimamente. La banca eccepisce la prescrizione decennale dei singoli versamenti. La Corte territoriale accoglie la domanda del cliente e dichiara inammissibile l'appello incidentale della banca, ritenendolo troppo generico per non aver contestato la mancata distinzione peritale tra versamenti solutori e ripristinatori. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della banca. I giudici rilevano che, in mancanza dell'accertamento del tetto massimo del fido concesso, tutti i versamenti rischiano di apparire solutori. La sentenza d'appello presenta una motivazione contraddittoria e illogica. La Suprema Corte cassa la pronuncia e rinvia la causa per una nuova e coerente valutazione contabile.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: salva la proroga
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2008 tramite avviso di addebito. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito, sostenendo che il termine quinquennale fosse ormai decorso a partire dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009. I giudici di secondo grado hanno accolto la tesi del contribuente, dichiarando prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dall'effettiva scadenza fiscale prorogata dalla legge, ossia il 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento ricevuta dal debitore il 30 giugno 2014 ha interrotto validamente il termine quinquennale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
Un libero professionista ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale per il versamento di contributi non versati per l'anno 2010 alla Gestione Separata, sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. Secondo il contribuente, il termine quinquennale decorreva dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011, rendendo tardiva la richiesta ricevuta il 5 luglio 2016. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del pagamento, tenendo conto delle proroghe fiscali disposte per legge. Poiché un decreto ministeriale aveva differito il termine al 6 luglio 2011, la richiesta di pagamento notificata il 5 luglio 2016 ha interrotto validamente il termine. Il professionista deve quindi versare l'intero importo richiesto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite avviso di addebito. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il credito per decorso del termine quinquennale, individuando la decorrenza nel termine ordinario del 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito accogliendo il ricorso dell'INPS. I Supremi Giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale nel 2010 era stata prorogata per legge al 6 luglio. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'ente il 2 luglio 2015 ha interrotto tempestivamente i termini.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
Un libero professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi non versati relativi all'anno 2012. L'ente ha inviato la richiesta interruttiva a fine luglio 2018, ritenendola tempestiva rispetto alla data di proroga con maggiorazione dello 0,40 per cento scaduta il 20 agosto 2013. Il professionista ha sostenuto invece la maturata prescrizione contributi Gestione Separata, calcolando il termine dalla prima scadenza ordinaria dell'8 luglio 2013. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha stabilito che la facoltà di pagare con maggiorazione di interessi non sposta la data di decorrenza della prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: no a proroghe INPS
Una Libera Professionista impugna la richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi omessi relativi all'anno 2013. L'Ente sosteneva la validità della richiesta notificata il 2 agosto 2019, individuando l'inizio del termine di prescrizione al 20 agosto 2014, data di scadenza della proroga con maggiorazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine originario ordinario (7 luglio 2014) e non dalla scadenza successiva con interessi. Di conseguenza, il diritto di riscossione dell'Ente risulta prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vale il rinvio fiscale
Un professionista ha contestato all'ente previdenziale la richiesta di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo estinto il debito per decorso del termine quinquennale calcolato a partire dal 16 giugno 2009. L'ente ha proposto ricorso denunciando l'errata individuazione della data iniziale del conteggio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di prescrizione contributi Gestione separata, il termine decorre dalla reale scadenza del pagamento, tenendo conto anche dei differimenti disposti con decreto governativo. Poiché un provvedimento governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti agli studi di settore, l'intimazione notificata nel giugno 2014 è tempestiva. Il debito contributivo non è prescritto e la causa torna in appello.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi per l'anno 2009, notificando l'atto il 30 giugno 2015. I giudici di merito avevano respinto la domanda dell'istituto, ritenendo che il debito fosse estinto per il decorso del termine quinquennale a partire dal 16 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso evidenziando come un decreto ministeriale avesse differito il termine ordinario di pagamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti a studi di settore. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. Il termine per la prescrizione contributi Gestione Separata inizia infatti a decorrere dalla data di scadenza effettiva del pagamento, comprensiva della proroga generale senza maggiorazioni. L'atto interruttivo risulta quindi pienamente tempestivo.
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Gestione Separata INPS: contributi e sanzioni al vaglio
Un professionista legale contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per i redditi del 2009 poco superiori a 5.000 euro, sostenendo la non abitualità dell'attività e la prescrizione della pretesa contributiva. Inoltre, il ricorrente eccepisce l'illegittimità delle sanzioni civili applicate. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, evidenzia l'impatto della sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale sul regime sanzionatorio applicabile agli avvocati non iscritti alla cassa forense. I giudici di legittimità decidono quindi di rimettere la causa alla sezione ordinaria per una decisione approfondita sull'intero contenzioso.
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Prescrizione del credito nel concordato: la Cassazione
Una società cessionaria di crediti bancari chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice. Il giudice delegato e il Tribunale respingevano la richiesta per decorso del tempo, ritenendo estinto il debito. La creditrice impugnava la decisione in Cassazione. Gli Ermellini hanno ribaltato la pronuncia, stabilendo che la prescrizione del credito nel concordato rimane bloccata finché il credito resta temporaneamente inesigibile durante l'esecuzione del piano concordatario omologato.
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Rivalutazione contributiva per amianto: stop al ricorso
Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per amianto a seguito dell'attività lavorativa svolta. I giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta, dichiarando il diritto ormai prescritto. Il conteggio del termine di dieci anni partiva infatti dalla data di presentazione della domanda all'istituto assicuratore e non dal provvedimento finale. Il lavoratore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando il calcolo della prescrizione. Prima dell'adunanza camerale, il ricorrente ha notificato un atto formale di rinuncia al ricorso. I Supremi Giudici hanno confermato l'efficacia immediata della rinuncia, dichiarando estinto il giudizio e disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga vince
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008 alla Gestione Separata, notificando l'atto il 30 giugno 2014. I giudici territoriali avevano dichiarato estinto il credito per prescrizione contributi Gestione Separata, individuando il termine iniziale di decorrenza nel 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'ente pubblico. I Giudici hanno chiarito che un decreto statale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2009 per i contribuenti soggetti a studi di settore. Di conseguenza, il termine quinquennale decorreva da tale data differita e la richiesta dell'ente, recapitata il 30 giugno 2014, risultava tempestiva e pienamente valida.
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Rimborso contrassegni SIAE: il termine decorre dal pagamento
Una società commerciale ha richiesto il rimborso dei contrassegni SIAE versati prima del 2009, sostenendo l'illegittimità del prelievo per contrasto con le norme europee. L'impresa riteneva che il termine di due anni per l'istanza decorresse dalla sentenza di annullamento emessa dal Consiglio di Stato nel 2012. L'ente impositore ha respinto la domanda per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che il termine per il rimborso contrassegni SIAE decorre dal giorno del pagamento effettivo e non dalle decisioni giudiziarie successive. L'esistenza di un regolamento illegittimo costituiva solo un ostacolo di fatto, poiché il contribuente poteva agire subito chiedendone la disapplicazione al giudice tributario. La società perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese legali.
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Rimborso tributi indebiti: la decadenza decorre dal versamento
Una società commerciale ha richiesto all'Ente di gestione del diritto d'autore la restituzione delle somme versate tra il 2002 e il 2009 per l'acquisto di contrassegni obbligatori sui supporti multimediali. La pretesa si fondava sull'annullamento giudiziale della disciplina nazionale contraria alle direttive europee. L'Ente ha eccepito la tardività della domanda. La Suprema Corte ha confermato il rigetto della richiesta di rimborso tributi indebiti. I giudici hanno stabilito che il termine biennale di decadenza decorre dal momento dell'effettivo versamento delle somme e non dalla successiva sentenza amministrativa o comunitaria che ne sancisce l'illegittimità, poiché il contribuente poteva agire immediatamente chiedendo la disapplicazione della norma illegittima.
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