Un appaltatore cita il committente per ottenere il saldo dei lavori di ristrutturazione. Il committente contesta l'incompleta esecuzione delle opere e deduce pagamenti parziali, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di mancato completamento dei lavori, opera la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale: il committente non soggiace ai termini decadenziali brevi previsti per i vizi dell'opera. Al contempo, chi eccepisce pagamenti tramite assegni deve provarne l'effettivo incasso e il collegamento causale con il debito. La Suprema Corte accoglie sia le censure dell'appaltatore sulla ripartizione dell'onere della prova del pagamento, sia il ricorso del committente sul risarcimento danni non soggetto a decadenza breve, rinviando alla Corte d'Appello.
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