Un dirigente ha impugnato il proprio licenziamento, ritenendolo arbitrario e ingiurioso, e lamentando la violazione di un patto di stabilità. L'azienda ha giustificato il recesso con la soppressione della sua posizione a seguito di una riorganizzazione aziendale dovuta a perdite nel settore di riferimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il licenziamento del dirigente è legittimo se risponde a reali esigenze di riorganizzazione e risparmio, senza che il giudice possa sindacare il merito delle scelte imprenditoriali. Inoltre, la consegna riservata della lettera di recesso esclude la natura ingiuriosa del licenziamento, e il patto sottoscritto non garantiva la stabilità del rapporto ma tutelava solo i costi di formazione aziendali.
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