Un imprenditore agricolo ha citato in giudizio un Ente Parco Nazionale per ottenere il ristoro dei danni causati da alcuni orsi alle proprie colture. Mentre l'Ente sosteneva di dover corrispondere solo l'indennizzo previsto dalla legge speciale, i giudici di merito hanno ravvisato una responsabilità civile animali selvatici ai sensi dell'art. 2043 c.c. La Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Ente. La colpa dell'amministrazione risiede nell'omessa adozione di misure preventive, come la piantagione di alberi da frutto all'interno del parco, necessaria per evitare lo sconfinamento degli animali in cerca di cibo verso le aziende agricole private.
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