Una cooperativa di costruzioni, delegata da un comune per la realizzazione di un'opera, è stata ritenuta corresponsabile per i danni derivanti da un'occupazione illegittima di un terreno privato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della cooperativa, confermando il principio della responsabilità solidale dell'ente delegato. Secondo la Corte, il delegato ha il dovere di verificare la legittimità della procedura e non può essere esonerato dalla responsabilità solo perché gli atti amministrativi erano validi al momento dell'esecuzione dei lavori, se poi annullati.
Continua »