Un'azienda agricola ha richiesto il risarcimento dei danni subiti da un noccioleto a causa di ripetuti attacchi di fauna selvatica, nello specifico cinghiali. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che, sebbene la responsabilità per i danni da fauna selvatica sia di natura oggettiva ex art. 2052 c.c., il danneggiato non è esonerato dal provare rigorosamente il nesso causale. Nel caso di specie, le prove testimoniali sono state giudicate troppo generiche e i rilievi fotografici inidonei a dimostrare con certezza la dinamica dell'evento dannoso.
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