Il proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni condominiali ha richiesto il risarcimento dei danni. Tuttavia, poiché l'immobile era già sottoposto a pignoramento, i giudici di merito hanno dichiarato la domanda inammissibile. La legittimazione ad agire spettava infatti al custode giudiziario e non al proprietario esecutato, non avendo quest'ultimo provato che i danni fossero anteriori al pignoramento o di aver sostenuto personalmente le spese di riparazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione ribadisce che, in caso di pignoramento, solo il custode giudiziario è legittimato a richiedere il risarcimento per i danni arrecati al bene, salvo casi eccezionali di inerzia non dimostrati in questo giudizio.
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