Fauna selvatica: la Regione risponde dei danni stradali
La gestione della fauna selvatica rappresenta una sfida complessa per la sicurezza stradale e un tema centrale nel diritto civile contemporaneo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità degli enti pubblici in caso di incidenti causati da animali selvatici, confermando un orientamento ormai consolidato che vede la Regione come principale responsabile.
Il caso: collisione con un capriolo e richiesta danni
La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto nel 2016, quando un automobilista ha impattato contro un capriolo che aveva improvvisamente occupato la carreggiata. Il danneggiato ha citato in giudizio sia la Regione che la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo. Mentre i giudici di merito hanno accertato la responsabilità solidale degli enti, la Regione ha impugnato la decisione sostenendo che la colpa fosse da attribuire al Comune, proprietario della strada, per non aver installato la necessaria segnaletica di pericolo.
La legittimazione passiva della Regione per la fauna selvatica
Il cuore della controversia riguarda l’individuazione del soggetto pubblico tenuto al risarcimento. La Corte ha analizzato l’evoluzione normativa regionale, evidenziando come, a partire dal 2016, le funzioni amministrative in materia di caccia e gestione della fauna selvatica siano state definitivamente trasferite dalle Province alle Regioni. Questo passaggio di competenze comporta che la Regione sia l’ente titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Regione, confermando che la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati dalla fauna selvatica va imputata all’ente a cui sono affidati i poteri di gestione. I giudici hanno chiarito che il dovere del Comune di apporre segnaletica stradale sorge solo a seguito di un’informativa regionale specifica sulla pericolosità di quel tratto stradale. In assenza di tale coordinamento, la Regione rimane il soggetto primario su cui ricade l’onere del risarcimento.
Onere della prova e probabilità del sinistro
Un altro punto rilevante riguarda l’onere della prova. La Regione lamentava un’inversione dell’onere probatorio, ma la Cassazione ha ricordato che nei gradi di merito era già stato accertato che il sinistro si era verificato in una zona dove l’attraversamento di animali era “altamente probabile”. Tale accertamento di fatto, non adeguatamente contestato, è sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente per omissione delle misure di contenimento o segnalazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa delle leggi regionali che hanno riaccentrato le funzioni faunistiche. Poiché la Regione ha il compito di monitorare l’impatto delle specie ungulate sulla viabilità e sulle attività antropiche, essa non può esimersi dalla responsabilità scaricandola sugli enti locali proprietari delle strade. La titolarità dei poteri di gestione della fauna selvatica comporta necessariamente l’obbligo di rispondere dei danni che tale fauna arreca ai terzi, qualora non siano state adottate tutte le misure idonee a prevenire il rischio.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità blindano la posizione dei danneggiati, facilitando l’individuazione del soggetto da convenire in giudizio. La Regione è l’unico interlocutore per i sinistri avvenuti dopo il trasferimento delle competenze faunistiche. Questa sentenza ribadisce che la sicurezza della circolazione, pur essendo un compito condiviso, trova nella gestione della fauna selvatica un punto di caduta specifico sulla responsabilità regionale, indipendentemente dalla proprietà della strada su cui avviene l’impatto.
Chi deve risarcire i danni causati da un animale selvatico su una strada comunale?
La responsabilità ricade sulla Regione se le funzioni di gestione della fauna selvatica le sono state trasferite per legge, indipendentemente dalla proprietà della strada.
Il Comune è responsabile se manca il cartello di pericolo animali?
No, il dovere del Comune di segnalare il pericolo sorge solo dopo che la Regione ha fornito le informazioni necessarie sulla presenza abituale di fauna in quella zona.
Cosa deve dimostrare l’automobilista per ottenere il risarcimento?
Il danneggiato deve provare l’accadimento del fatto, il danno subito e il nesso di causalità tra la presenza dell’animale e l’incidente stradale.