La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di tre soggetti condannati per spaccio di sostanze stupefacenti. Per il primo ricorrente, la Corte ha rilevato che la mancata concessione delle attenuanti generiche era ingiustificata, essendo egli incensurato. Di conseguenza, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione del reato. Per il secondo ricorrente, i giudici hanno annullato la sentenza con rinvio limitatamente a un capo d'accusa, per valutare se il fatto potesse essere riqualificato come spaccio di lieve entità, dato che a un coimputato era stata riconosciuta tale attenuante. Infine, il ricorso del terzo imputato è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi sulla prescrizione e sulla recidiva erano infondati, confermando la sua condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali.
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