La Corte d'Appello ha confermato una condanna per lesioni personali. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata applicazione di una scriminante, l'illogicità della motivazione e la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato i primi due motivi inammissibili, poiché miravano a una rivalutazione delle prove o riproducevano censure già respinte. Il terzo motivo, sulla prescrizione, è stato ritenuto infondato. L'**inammissibilità del ricorso penale** ha impedito la costituzione di una valida fase processuale, determinando la formazione del "giudicato sostanziale". Per questo, la Cassazione non ha potuto rilevare la prescrizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e il Lavoratore condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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