Un Imputato è stato condannato per truffa commessa nel 2012. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ritenendo che la sospensione della prescrizione, avvenuta durante le ricerche dell'Imputato (giudizio in assenza), avesse prolungato i termini. L'Imputato ha contestato l'applicazione retroattiva della legge 67/2014, che ha introdotto nuove cause di sospensione della prescrizione, essendo il reato anteriore. La Cassazione ha stabilito che le nuove cause di sospensione della prescrizione si applicano anche a fatti precedenti, purché la regola generale di sospensione del procedimento fosse già esistente. Nonostante ciò, la Cassazione ha annullato la sentenza perché, calcolando il termine ordinario e il periodo di sospensione, il reato di truffa era comunque estinto per prescrizione.
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