L'Imputato veniva condannato in primo grado al pagamento di un'ammenda per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, oltre alla confisca del materiale sequestrato. Il cittadino proponeva ricorso lamentando il diniego della particolare tenuità del fatto, motivato unicamente dalla presenza di un precedente penale. La Corte di Cassazione ha giudicato ammissibile il ricorso, ribadendo che un precedente penale non preclude automaticamente la causa di non punibilità. Grazie all'ammissibilità dell'impugnazione, la Suprema Corte ha potuto rilevare d'ufficio il decorso del termine di cinque anni necessario per la prescrizione del reato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio per estinzione del reato, fermi restando l'obbligo di confisca e la conseguente distruzione di quanto sottoposto a sequestro.
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