La Corte di Cassazione conferma la decisione di merito che ha ritenuto fittizio un contratto piccola colonia. La pronuncia si basa su una 'doppia ratio decidendi': da un lato, la genericità del contratto, punto non specificamente appellato e quindi passato in giudicato; dall'altro, la mancanza del requisito di insufficiente redditività del fondo, provata dall'estensione dei terreni e dal numero di capi di bestiame allevati. Il ricorso è stato respinto, stabilendo che la mancata contestazione dell'INPS (terzo al contratto) non rileva e che la dichiarazione di esenzione dalle spese processuali deve essere firmata personalmente dalla parte.
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