Una lavoratrice ha impugnato l'ordinanza di un Tribunale che aveva disposto la sospensione del processo relativo al pagamento di prestazioni previdenziali. Il giudice di merito aveva fermato il giudizio in attesa della definizione di un'altra causa, pendente in appello, riguardante l'iscrizione della donna negli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, nonostante il richiamo formale errato alla sospensione necessaria, il provvedimento era validamente motivato come sospensione facoltativa, data l'evidente opportunità di attendere l'esito del giudizio pregiudicante.
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