Un gruppo di medici ha richiesto il risarcimento per la mancata o inadeguata remunerazione medici specializzandi durante i corsi di specializzazione, basandosi sulle direttive europee. La Presidenza del Consiglio si è difesa eccependo la prescrizione, ma si è costituita oltre il termine maggiorato fissato dal giudice nel rito sommario. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il giudice fissa un termine di costituzione più ampio di quello minimo di dieci giorni prima dell'udienza, tale termine è perentorio. Di conseguenza, l'eccezione dello Stato è tardiva. Inoltre, la Corte ha respinto le richieste dei medici le cui specializzazioni non erano incluse negli elenchi europei all'epoca della frequenza, escludendo un obbligo dello Stato di estendere l'equipollenza. Infine, è stato corretto un errore materiale che includeva una dottoressa che non aveva proposto appello.
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