Una lavoratrice civile, cittadina e residente all'estero, ha lavorato per oltre dieci anni presso un contingente militare italiano nell'ambito di una missione internazionale. Al termine del rapporto, la dipendente ha richiesto ai tribunali italiani il pagamento di differenze retributive e contributi previdenziali a carico del Ministero della Difesa. La Corte di Cassazione ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. In base alla Convenzione di Londra sui contingenti internazionali, il personale civile locale assunto per esigenze del territorio resta interamente sottoposto alle leggi e ai tribunali dello Stato ospitante. La Corte ha quindi rigettato il ricorso della lavoratrice, condannandola alle spese processuali.
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