La Corte di Cassazione ha confermato la legittimita della risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per mutuo consenso. Una societa acquirente aveva contestato la validita dell'accordo, lamentando vizi del consenso legati alla natura di alcuni contenziosi locatizi pendenti sul terreno. Tuttavia, i giudici di merito hanno rilevato che entrambe le parti avevano manifestato la volonta di non procedere alla stipula del definitivo, configurando uno scioglimento consensuale del vincolo. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di soccombenza reciproca, il giudice ha il potere discrezionale di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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