Un creditore, dopo aver ottenuto una sentenza di condanna contro due persone, notifica a ciascuna un distinto atto di precetto per l'intera somma, duplicando le spese. I debitori si oppongono, sostenendo che tale comportamento costituisce un **indebito frazionamento del credito** e un abuso del processo. La Corte d'Appello dà loro ragione, annullando entrambi i precetti. La Corte di Cassazione, pur senza entrare nel merito della questione, dichiara inammissibile il ricorso del creditore, rendendo definitiva la sua sconfitta. Viene così sancito che frazionare un'unica pretesa contro più debitori solidali per aggravare la loro posizione è una pratica contraria a buona fede.
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