Il Venditore ha chiesto la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, sostenendo di non aver ricevuto l'intero prezzo pattuito, nonostante avesse rilasciato una quietanza di pagamento "ampia e incondizionata". La Società Venditrice affermava che il pagamento tramite assegni bancari implicasse una condizione (pro solvendo) e che la quietanza fosse di favore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'efficacia della quietanza, se chiara e incondizionata, costituisce piena prova del pagamento. Per contestarla, è necessario dimostrare errore o violenza, non la semplice modalità di pagamento con assegni, se le parti hanno inteso il pagamento come definitivo (pro soluto).
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