L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per atti di violenza, caratterizzati da spintonamenti, minacce e ingiurie ripetute. La difesa ha lamentato la mancata concessione del fatto di lieve entità e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che un'azione aggressiva reiterata esclude la lieve entità del fatto. Inoltre, la Corte ha chiarito che il giudice non deve esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole per negare le attenuanti generiche, ma può basarsi soltanto su quelli ritenuti decisivi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Imputato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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