La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito di rinuncia al ricorso, formalizzata dopo un accordo transattivo tra le parti. L'ordinanza chiarisce un punto fondamentale: in caso di rinuncia, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale misura, di natura sanzionatoria, è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere interpretata estensivamente.
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