Una società di gestione portuale ha contestato gli avvisi di accertamento per la TARSU, sostenendo di non essere il soggetto passivo del tributo in quanto non concessionaria dell'area, ma solo affidataria di alcuni servizi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la disponibilità di fatto dell'area, anche in assenza di una concessione formale, è sufficiente a radicare la legittimazione passiva ai fini della tassa sui rifiuti. Questa ordinanza fornisce chiarimenti cruciali sulla tassazione aree portuali.
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