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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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1184 provvedimenti

Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Morte dell’imputato: condanna annullata e revocati i danni
Un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per minaccia e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per aver venduto un'auto sottratta al pignoramento, ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità si è verificata la morte dell'imputato. La Corte di Cassazione ha preso atto del decesso e ha dichiarato l'estinzione dei reati. Non essendo emersa un'evidenza palese e immediata di innocenza per disporre l'assoluzione nel merito, i giudici hanno annullato la sentenza senza rinvio. La morte dell'imputato ha comportato anche la revoca automatica di tutte le condanne al risarcimento dei danni liquidate in favore della creditrice all'interno del processo penale.
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Concordato in appello: l’accordo accettato blocca il ricorso
L'Imputato aveva stipulato un concordato in appello con la Procura Generale, rinunciando ai motivi di impugnazione in cambio di una pena ridotta. Il giudice di secondo grado ha recepito integralmente l'accordo, rideterminando la sanzione. Successivamente, L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare in un secondo momento il merito della decisione o i motivi rinunciati. Il ricorso in sede di legittimità rimane consentito solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o se la pena applicata risulta illegale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione patteggiamento: i limiti di legge
Due imputati hanno proposto un ricorso per cassazione patteggiamento contro la sentenza di applicazione della pena concordata. Uno dei soggetti lamentava la mancata applicazione del minimo edittale, mentre l'altro contestava l'omessa verifica delle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La legge limita infatti la possibilità di impugnare il patteggiamento a soli quattro casi specifici: vizi della volontà, difformità tra richiesta e decisione, errore sulla qualificazione del fatto o illegalità della pena. Nessuna delle contestazioni rientrava in queste ipotesi tassative. Di conseguenza, la Corte ha condannato i due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Procedibilità a querela nel furto: annullata la condanna
L'Amministratore e una Dipendente di una struttura alberghiera sono stati condannati in primo grado per il furto aggravato di una ingente quantità di energia elettrica tramite un allaccio abusivo. Gli imputati hanno impugnato la sentenza. Nelle more del giudizio, una riforma legislativa ha introdotto la procedibilità a querela nel furto per questa tipologia di reato. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ritenendo d'ufficio contestata un'aggravante legata al pubblico servizio per proseguire il processo d'ufficio. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, senza l'impugnazione del Pubblico Ministero, il giudice d'appello non può applicare autonomamente aggravanti escluse o non considerate in primo grado per evitare l'improcedibilità del reato.
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Riparazione per ingiusta detenzione e reato già prescritto
L Imprenditore ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver patito quasi tre anni di custodia cautelare tra carcere e arresti domiciliari. La Corte di Cassazione aveva precedentemente annullato la condanna senza rinvio poiché il reato di concorso esterno in associazione criminale era già estinto per prescrizione prima dell emissione della misura cautelare. La Corte d Appello aveva inizialmente negato l indennizzo, sostenendo che l atteggiamento dell imprenditore avesse generato con dolo la falsa apparenza di colpevolezza. La Suprema Corte ha annullato questa decisione di rigetto. I giudici di legittimità hanno stabilito che la condotta del cittadino non può bloccare il risarcimento quando la misura cautelare è stata emessa per un reato già prescritto sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice. La causa ritorna ai giudici territoriali per il riesame.
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Concordato in appello: no al ricorso per attenuanti escluse
Un cittadino, condannato per il reato di rapina, ha concordato la pena nel giudizio di secondo grado sfruttando l'istituto del concordato in appello. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione per lamentare la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta da una sentenza della Corte Costituzionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, sottoscrivendo un concordato in appello, le parti rinunciano a contestare motivi non inclusi nell'accordo, tranne nei casi di illegalità della pena o di vizi nella formazione del consenso. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per saltum: no al salto d’appello per il PM
Un cittadino veniva prosciolto nell'udienza predibattimentale dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero proponeva un ricorso per saltum direttamente alla Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento immediato della sentenza, lamentando la violazione di legge e difetti di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato non consentita l'impugnazione diretta in legittimità per le sentenze di non luogo a procedere emesse prima del dibattimento. Di conseguenza, i giudici hanno convertito la richiesta della pubblica accusa in un atto d'appello ordinario, disponendo il rinvio degli atti alla Corte d'Appello competente per l'esame della vicenda nel merito.
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Ricorso per cassazione contro il patteggiamento: limiti ed esiti
L'Imputato ha concordato una pena per il reato di ricettazione in concorso. Successivamente, ha proposto un ricorso per cassazione contro il patteggiamento lamentando che il giudice non aveva valutato la possibilità di un proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge prevede che il ricorso per cassazione contro il patteggiamento sia ammissibile soltanto per motivi tassativi, tra cui il difetto di consenso o l'illegalità della pena. La mancata valutazione del proscioglimento non rientra tra queste ipotesi. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo penale blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. La difesa contesta la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima. Tuttavia, la decisione di secondo grado scaturisce da un concordato in appello concluso tra le parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge vieta di riconsiderare nel merito il calcolo della pena concordata, tranne nei casi di sanzione illegale o vizi sulla volontà dell'accordo. L'Imputato subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Bancarotta fraudolenta documentale: prevale il dispositivo
L'amministratore di una cooperativa dichiarata fallita riceve una condanna per bancarotta fraudolenta documentale. La difesa propone ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. A supporto del ricorso, rileva che nella motivazione della sentenza di primo grado compare un riferimento alla bancarotta semplice, reato soggetto a prescrizione più breve. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso stabilendo che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo emesso dal giudice. La citazione della bancarotta semplice costituisce un mero refuso redazionale. Di conseguenza, il reato resta contestato come bancarotta fraudolenta documentale e i termini di prescrizione non sono decorsi. L'amministratore perde il ricorso e viene condannato alle spese processuali.
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Diritto di critica e caccia: quando l’attacco non è diffamazione
Un attivista animalista era stato condannato nei primi gradi di giudizio per diffamazione aggravata a causa di dichiarazioni diffuse via internet e radio. L'imputato aveva espresso dure condanne verbali contro un noto ex calciatore di fede buddista, criticando la sua passione per la caccia e definendolo espressamente un assassino. La Corte di Cassazione ha ribaltato le precedenti sentenze annullando la condanna senza rinvio. La Corte ha riconosciuto la piena operatività della scriminante (causa di giustificazione) legata al diritto di critica. I giudici hanno stabilito che le espressioni utilizzate, sebbene aspre e sferzanti, poggiavano su fatti reali e risultavano strettamente funzionali a denunciare la contraddizione tra la filosofia religiosa e la pratica venatoria. Pertanto, la condotta non costituisce reato.
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Concordato in appello: il ricorso generico costa la condanna
L'Imputato concorda una pena ridotta in secondo grado per il reato di estorsione tramite il concordato in appello. Successivamente, L'Imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono un principio fondamentale. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento con motivi generici. Il ricorso in Cassazione resta ammesso soltanto per vizi sul consenso o per sanzioni illegali. Di conseguenza, L'Imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione patteggiamento tra accordo e rigetto
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Tribunale tramite accordo sanzionatorio. Successivamente, ha proposto impugnazione lamentando la mancata assoluzione immediata e presunti vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione patteggiamento. I giudici hanno chiarito che la legge limita rigorosamente i casi in cui si può contestare una pena concordata. L'accordo tra le parti comporta la rinuncia a contestare le prove d'accusa, rendendo sufficiente una motivazione sintetica del magistrato sull'assenza di cause di proscioglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: rinuncia ai motivi e blocco del ricorso
L'Imputato, accusato di ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non ha valutato le condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non compresi nell'accordo. Questa scelta limita i poteri del giudice, che non deve pronunciarsi sulle questioni accantonate dall'imputato. Non è quindi possibile contestare in seguito la mancata assoluzione su punti rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado chiedendo e ottenendo l'applicazione della pena tramite concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. L'Imputato aveva rinunciato espressamente a tale doglianza sottoscrivendo l'accordo sulla pena concordata. La proposizione del ricorso ha integrato una grave colpa processuale. I giudici di legittimità hanno pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: annullata la condanna per calunnia
L'Imputata subiva una condanna in appello per il reato di calunnia commesso nel giugno 2017. La difesa proponeva ricorso in Cassazione eccependo che la prescrizione del reato si era già verificata prima della pronuncia del giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione analizzava il calcolo dei termini estintivi. Il termine massimo previsto dalla legge per il reato era pari a sette anni e sei mesi. A questo periodo andavano sommati centonovantadue giorni di sospensione causati dall'adesione dell'avvocato agli scioperi di categoria. Con questo calcolo preciso, l'illecito risultava del tutto estinto a giugno 2025, mentre la sentenza di secondo grado risaliva al febbraio 2026. La Cassazione annullava quindi la condanna penale senza rinvio per maturata prescrizione del reato, lasciando però valide le decisioni inerenti al risarcimento civile.
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Patteggiamento concordato e ricorso per Cassazione inammissibile
Un imputato concorda con la pubblica accusa l'applicazione della pena per reati legati agli stupefacenti. Successivamente propone un ricorso per cassazione contro patteggiamento, contestando la mancanza di motivazione del giudice sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge limita in modo tassativo i motivi per impugnare una sentenza concordata. L'omessa motivazione sulle cause di non punibilità immediata non rientra tra i casi consentiti. I giudici condannano il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: la Cassazione annulla la condanna
L'Imputato veniva accusato del reato di esercizio abusivo di scommesse, commesso tra il 2012 e il 2013, con l'aggravante mafiosa. La Corte d'Appello escludeva l'estinzione del reato per L'Imputato, rideterminando la pena. L'Imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. I giudici hanno ricostruito il calcolo dei termini, comprensivo degli aumenti per l'aggravante ad effetto speciale e delle sospensioni dibattimentali. Il termine massimo di undici anni e tre mesi risultava decorso il 10 dicembre 2024, data antecedente alla prima pronuncia. La Suprema Corte annulla quindi la sentenza senza rinvio.
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Patteggiamento e ricorso in Cassazione: i confini dell’accordo
L'Imputato ha proposto appello supremo contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari. La difesa ha lamentato un presunto difetto di motivazione circa la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno chiarito la disciplina legata al tema del Patteggiamento e ricorso in Cassazione: la legge limita in modo tassativo i casi di impugnazione. L'accesso al rito speciale comporta la rinuncia a contestare la ricostruzione dei fatti e la responsabilità penale. Per queste ragioni, la Corte ha confermato la decisione, condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: ricorso inammissibile e sanzione
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, contestando la mancata valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che l'accordo sulla pena limita le possibilità di impugnazione a vizi eccezionali, come i difetti nella formazione del consenso o la pronuncia difforme. Non è possibile eccepire la mancata valutazione del proscioglimento o vizi sulla pena edittale ordinaria. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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