Un cittadino, condannato per il reato di rapina, ha concordato la pena nel giudizio di secondo grado sfruttando l'istituto del concordato in appello. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione per lamentare la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta da una sentenza della Corte Costituzionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, sottoscrivendo un concordato in appello, le parti rinunciano a contestare motivi non inclusi nell'accordo, tranne nei casi di illegalità della pena o di vizi nella formazione del consenso. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »