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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: se c’è accordo addio al ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, applicando il concordato in appello, aveva rideterminato la sua pena per reati di droga e falso. La difesa lamentava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento immediato e vizi sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi principali, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata ai soli punti concordati. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà delle parti o per illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca l’assoluzione
Due imputati, condannati per reati di droga, concordano la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando l'omessa valutazione di una pronuncia di assoluzione da parte dei giudici di merito. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione di merito o di rito, inclusa la richiesta di proscioglimento immediato. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi di una pena illegale o vizi legati alla formazione della volontà dell'accordo. Di conseguenza, i ricorsi vengono rigettati con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputata, condannata per spaccio di lieve entità, ha concordato la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata assoluzione, l'esclusione della particolare tenuità del fatto e il difetto di motivazione sulla congruità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità questioni di merito o di rito già rinunciate con il concordato. Inoltre, il giudice d'appello non deve motivare sulla congruità della pena concordata, ma solo sulle ragioni di un eventuale dissenso. L'Imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma addio al ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di appello ha recepito l'accordo, riducendo la pena. Successivamente, L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi vizio o questione di merito, compresa la valutazione sulle cause di proscioglimento d'ufficio. L'unica eccezione riguarda l'applicazione di una pena illegale o vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso se manca la querela
L'Imputato, accusato di diversi furti, concorda in secondo grado una riduzione di pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso per Cassazione lamentando che due dei furti contestati non erano procedibili per difetto di querela e che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. A differenza della prescrizione, la mancanza di querela non può essere rilevata d'ufficio se le parti hanno liberamente concordato la pena includendo anche i reati asseritamente improcedibili, senza sollevare alcuna eccezione durante l'accordo. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: inutile il ricorso dopo l’accordo
Il Ricorrente, condannato per porto d'armi e minaccia aggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di non punibilità, sostenendo che le sue minacce fossero solo spacconeria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del Pubblico Ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento e revoca condizionale: quando il ricorso fallisce
L'Imputato ha concordato una pena di tre mesi di reclusione e 800 euro di multa per spaccio di sostanze stupefacenti tramite lo strumento del patteggiamento. Il Tribunale ha contestualmente revocato una precedente sospensione condizionale della pena. L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio del consenso poiché l'accordo non era stato subordinato alla sospensione condizionale, e richiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le valutazioni di convenienza strategica non costituiscono un vizio del consenso e che la particolare tenuità del fatto non è deducibile in sede di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, salvo errore manifesto. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo vantaggioso ma ricorsi bloccati
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado. Successivamente, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione d'ufficio delle pene sostitutive e contestando il calcolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso successivi. In particolare, la conversione della pena detentiva in pena sostitutiva deve far parte dell'accordo originario tra le parti e non può essere disposta d'ufficio dal giudice se non concordata. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e dovranno pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Detenzione di arma clandestina: prescrizione e riduzione di pena
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti condannati per ricettazione e detenzione di una pistola comune da sparo priva di matricola. Il primo imputato, ritenuto l'acquirente, ha contestato il concorso tra il reato di porto illegale e la detenzione di arma clandestina. La Suprema Corte ha accolto questo motivo, stabilendo che tra le due norme si applica solo quella speciale sulla detenzione di arma clandestina. Di conseguenza, ha escluso il reato generale per entrambi gli imputati. Per l'acquirente, i restanti reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione. Per l'intermediario, il cui ricorso principale è stato dichiarato inammissibile a causa della recidiva che impediva la prescrizione, la pena è stata rideterminata al ribasso escludendo l'aumento per il reato assorbito.
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Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso
Gli Imputati, condannati in primo grado per rapina e tentata estorsione, ottenevano in appello una riduzione della pena tramite un concordato in appello. Successivamente, proponevano ricorso per cassazione lamentando difetti di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla mancata applicazione delle cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo del concordato in appello preclude la possibilità di contestare in cassazione i motivi di merito rinunciati o la mancata pronuncia di proscioglimento, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena. Di conseguenza, gli Imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la riduzione di pena blocca il ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per estorsione, ottengono in appello una riduzione della pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la mancata assoluzione. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulle pene preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità la qualificazione del reato o altri motivi rinunciati, salvo il caso di pena illegale o vizi nella formazione della volontà. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: la recidiva resta valida
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto concordato in appello formulando la rinuncia ai motivi di appello di merito, con l'eccezione di quelli relativi alla pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva e la conseguente prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello, eccetto quelli sulla pena, preclude qualsiasi contestazione sulla recidiva, in quanto quest'ultima costituisce un capo autonomo della decisione. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di motivazione sul punto, né è possibile invocare la prescrizione basata sull'esclusione della recidiva stessa. L'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto con destrezza: perché rubare in spiaggia non basta
L'Imputato si è impossessato di uno zaino su una spiaggia libera approfittando del momentaneo allontanamento dei proprietari, usando un bastone con una mossa rapida. I giudici di merito lo avevano condannato per furto aggravato dalla destrezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, stabilendo che non si configura il furto con destrezza se il colpevole si limita ad approfittare della distrazione o dell'assenza della vittima, senza usare una particolare astuzia o abilità straordinaria per eludere la sorveglianza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha escluso l'aggravante e ha rinviato il caso alla Corte d'appello solo per ricalcolare la pena, che dovrà essere ridotta.
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Procedibilità a querela nel furto: no a contestazioni tardive
L'Imputato era accusato di furto di energia elettrica, reato commesso prima della Riforma Cartabia. Con l'entrata in vigore della riforma, la fattispecie è diventata soggetta a procedibilità a querela nel furto. Poiché la persona offesa non ha presentato querela entro i termini del regime transitorio, il Pubblico Ministero ha cercato di contestare in udienza un'aggravante per rendere il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del reato per mancanza di querela. La Corte di Cassazione, richiamando una recente decisione delle Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. La Corte ha stabilito che, una volta decorso inutilmente il termine per la querela, il giudice deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità, impedendo al Pubblico Ministero di sanare la situazione con contestazioni tardive.
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Procedibilità a querela: annullata la condanna per furto
L'Imputato era accusato di furto di energia elettrica. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, questo reato è diventato soggetto a procedibilità a querela. Poiché la Persona Offesa non ha presentato querela entro i termini di legge, il Pubblico Ministero ha cercato di salvare il processo contestando tardivamente un'aggravante per rendere il reato perseguibile d'ufficio. La Corte di Cassazione, richiamando una recentissima decisione delle Sezioni Unite, ha stabilito che, una volta scaduto il termine per la querela senza che questa sia stata presentata, il giudice deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità del reato. Non è consentito al Pubblico Ministero modificare l'accusa in un secondo momento per aggirare la mancanza della querela. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, decretando la vittoria dell'Imputato.
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Confisca per sproporzione: il patteggiamento non salva il denaro
Il GUP applicava a un imputato la pena concordata di tre anni di reclusione per reati di droga, furto e armi, disponendo la confisca del denaro sequestrato. L'imputato faceva ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione sulla confisca e la mancata valutazione delle cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento per reati di droga, è legittima la confisca per sproporzione del denaro trovato in possesso del condannato se vi è un divario ingiustificato tra il valore del denaro e il reddito dichiarato. Il giudice di merito ha motivato correttamente la decisione richiamando anche il decreto di sequestro preventivo. Di conseguenza, il ricorrente perde la somma e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso sulla pena
L'Imputato ha concordato in secondo grado una pena di un anno di reclusione e seicento euro di multa. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione contestando i criteri di determinazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è ammessa solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sul calcolo della pena sono precluse, salvo il caso di sanzione illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Circonvenzione di persone incapaci: condannato il manipolatore
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di circonvenzione di persone incapaci nei confronti di un uomo che, abusando della vulnerabilità di una donna affetta da disturbo bipolare e in stato di isolamento sociale, si è fatto consegnare oltre 300.000 euro in un decennio. La difesa contestava l'effettiva sussistenza della deficienza psichica della vittima, evidenziando il suo passato lavorativo qualificato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che per configurare il reato non serve una totale incapacità mentale, ma basta un indebolimento della volontà che renda la vittima vulnerabile alle manipolazioni. L'imputato perde definitivamente la causa e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: furto e condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un cittadino condannato per furto in abitazione aggravato. L'imputato aveva contestato la decisione della Corte d'appello lamentando genericamente la violazione delle regole sul proscioglimento immediato. I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era del tutto generico e privo di collegamenti concreti con il caso specifico. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto l'impugnazione, confermando la condanna penale e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una multa di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver presentato un ricorso palesemente infondato.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: la colpa costa 3000 euro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per il reato di falsità materiale in certificati commesso in concorso. L'imputato ha proposto ricorso lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato, ma la Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati erano del tutto generici e privi di un reale collegamento con il caso specifico. Per questa ragione, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza dell'impugnazione presentata.
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