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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Prescrizione del reato: ricorso inammissibile e condanna finale
L'Imputato, condannato per furto in abitazione aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'avvenuta prescrizione del reato prima della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha rilevato che il termine massimo di prescrizione (dodici anni e sei mesi) è maturato successivamente alla decisione d'appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il principio consolidato, un ricorso inammissibile non consente di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, determinando il passaggio in giudicato della condanna. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Specificità dei motivi di ricorso: rigetto e multa per il reo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per appropriazione indebita. I giudici di secondo grado avevano confermato la condanna, applicando anche l'aggravante della recidiva. L'imputato ha proposto ricorso contestando genericamente la decisione, senza tuttavia confrontarsi con le reali motivazioni della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha ribadito che la specificità dei motivi di ricorso costituisce un requisito essenziale a pena di inammissibilità. Il ricorrente non può limitarsi a censure generiche, ma deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che intende contestare. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati. Per il primo, che aveva stipulato un concordato in appello, la Corte ha ribadito che non è possibile contestare il merito della decisione o la mancata assoluzione d'ufficio, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena. Per gli altri due, i giudici hanno confermato la responsabilità penale basandosi sul principio della doppia conforme di merito, che consente di integrare le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Specificità dei motivi di ricorso: condanna definitiva per rapina
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per rapina aggravata da recidiva specifica. La difesa aveva contestato genericamente la decisione della Corte di Appello senza però indicare elementi precisi e concreti a supporto delle proprie lagnanze. I giudici di legittimità hanno ribadito che la specificità dei motivi di ricorso è un requisito fondamentale a pena di inammissibilità. Il ricorrente non può limitarsi a censure astratte o scollegate dalla sentenza impugnata, ma deve chiarire esattamente quali punti contesta e perché. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Porto illegale di armi: il rinnovo scaduto non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di tre soggetti condannati per reati in materia di armi. Il Primo Detentore era accusato di aver trasferito un fucile senza aggiornare la denuncia; la Corte ha annullato la condanna senza rinvio per prescrizione, valorizzando la sua buona fede nell'aver comunque denunciato le munizioni nel nuovo indirizzo. Il Secondo Detentore e il Terzo Detentore rispondevano invece di porto illegale di armi. Per il secondo, la richiesta di rinnovo della licenza non esclude il reato se il porto d'armi è scaduto. Per il terzo, la responsabilità è stata confermata sulla base di prove oggettive (fucile di sua proprietà trovato nell'auto in cui viaggiava), rendendo irrilevanti le contestazioni sull'utilizzabilità delle sue dichiarazioni alla polizia. I loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
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Prescrizione del reato: stop al processo anche senza assoluzione
L'Amministratore di una società di servizi era accusato di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata a truccare gli appalti di un'azienda sanitaria locale. I giudici di merito hanno dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che il processo fosse stato interrotto prima di completare l'esame dei testimoni e sostenendo che la sua innocenza fosse evidente, richiedendo quindi l'assoluzione nel merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, una volta maturata la prescrizione del reato, il processo deve arrestarsi immediatamente. Inoltre, l'assoluzione nel merito prevale sulla prescrizione solo se l'innocenza emerge in modo immediato e indiscutibile dagli atti, senza necessità di valutazioni complesse sulle prove, come invece richiesto nel caso specifico per via di alcune intercettazioni telefoniche.
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Ricettazione con dolo eventuale: un frigo rubato costa caro
Un uomo è stato condannato per il reato di ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un frigorifero rubato, senza saperne giustificare la provenienza. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove sul furto originario e chiedendo la riqualificazione del reato in incauto acquisto o l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per la configurabilità della ricettazione con dolo eventuale basta che il soggetto abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza illecita del bene, senza che sia necessario un previo accertamento giudiziale del furto. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Estinzione del reato per morte dell’imputato: stop alla condanna
Nel corso di un procedimento penale davanti alla Corte di Cassazione, la difesa ha depositato il certificato di morte dell'imputato, avvenuta dopo la presentazione del ricorso. La Suprema Corte ha preso atto del decesso e ha dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputato ai sensi dell'articolo 150 del codice penale. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa in precedenza dalla Corte d'Appello. La Corte ha chiarito che il decesso del ricorrente interrompe definitivamente il rapporto processuale, impedendo qualsiasi valutazione di merito sulle accuse, a meno che l'innocenza dell'imputato non emerga in modo evidente e immediato dagli atti, circostanza esclusa nel caso specifico.
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Truffa e prescrizione: inammissibilità del ricorso per cassazione
L'Imputata è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa ai danni della Persona Offesa. Contro la sentenza d'appello, la difesa ha proposto ricorso lamentando il mancato rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore e chiedendo la dichiarazione di prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di rinvio era priva di adeguate motivazioni e configurava un abuso del processo. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza d'appello, poiché impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. L'Imputata perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che ha applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorso si basa sulla presunta mancanza di motivazione riguardo al calcolo della sanzione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata a pochissimi casi eccezionali, come i vizi nella formazione della volontà o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare la misura della pena concordata se questa rispetta i limiti di legge. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e impedisce successive contestazioni generiche. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: accordo blindato e sanzioni
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.U.P. che aveva applicato la pena concordata (patteggiamento). Il ricorrente lamentava la mancata verifica di cause evidenti di proscioglimento e la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro il patteggiamento è limitato per legge a casi tassativi. La presunta violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità non rientra tra i motivi ammissibili. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Impugnazione del patteggiamento: l’accordo non si tocca
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che la legge limita fortemente l'impugnazione del patteggiamento. Una volta raggiunto l'accordo sulla pena, l'imputato non può rimettere in discussione i fatti o lamentare la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La ricostruzione del fatto si basa infatti sulla non contestazione degli elementi di indagine. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Impugnazione del patteggiamento: l’accordo non si cancella
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per motivi tassativi e specifici previsti dalla legge, tra i quali non rientrano la mancata pronuncia di proscioglimento immediato o la valutazione di congruità della pena, se quest'ultima rispetta i limiti edittali. Il patteggiamento costituisce infatti un accordo negoziale di diritto pubblico basato sulla non contestazione delle accuse. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato per rapina in secondo grado, propone ricorso per cassazione contestando il calcolo della pena base. La Corte d'Appello aveva applicato la sanzione concordata tra le parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un vero e proprio accordo processuale non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o i criteri di calcolo della stessa, a meno che la sanzione concordata non sia del tutto illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: vietato ricorrere dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, concorda in secondo grado una riduzione di pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata spiegazione del calcolo della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta siglato il concordato in appello, l'imputato non può contestare il calcolo della pena o i motivi a cui ha rinunciato, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni. In secondo grado, le parti avevano definito la pena tramite concordato in appello. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Sono inammissibili le censure sul proscioglimento o sulla misura della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Il Ricorrente, condannato per ricettazione, ha concordato la pena di due anni di reclusione e ottocento euro di multa in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando difetti di motivazione sulla quantificazione della pena e sulle circostanze del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti che non può essere modificato unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione dei fatti concordati, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: patti fermi e multe
Due imputati, dopo aver concordato l'applicazione della pena per reati tra cui tentata estorsione e ricettazione, hanno proposto un ricorso per cassazione contro patteggiamento. Lamentavano l'errata qualificazione giuridica dei fatti, l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento e la mancata concessione della non menzione della condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che i motivi di impugnazione contro il patteggiamento sono strettamente limitati dalla legge. In particolare, la mancata menzione della condanna opera direttamente per legge e non richiede un'esplicita statuizione del giudice se non concordata come condizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
Due imputati, condannati per tentato riciclaggio in concorso, concordano con la Procura Generale una riduzione della pena in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione sui punti concordati, compresi i vizi di motivazione o la quantificazione della pena. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: l’errore che costa tremila euro
Un cittadino, accusato di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, concorda un patteggiamento a due anni di reclusione. Successivamente, presenta autonomamente un ricorso lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per due motivi principali. In primo luogo, l'accordo sulla pena limita fortemente i motivi di impugnazione. In secondo luogo, la legge vieta il ricorso per cassazione personale, imponendo la firma di un avvocato cassazionista. Il ricorrente viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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