Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere la trasformazione del proprio contratto da part-time a full-time e il relativo risarcimento dei danni per le differenze retributive non percepite. Sebbene la trasformazione del rapporto sia stata confermata, la Corte d'Appello ha negato il risarcimento economico. I giudici hanno accertato che, nel periodo in questione, l'uomo aveva percepito redditi da altri datori di lavoro. Tale somma, definita aliunde perceptum, è risultata superiore al danno lamentato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di tale decisione, ribadendo che il risarcimento deve coprire solo la perdita effettiva. Il principio della detraibilità dei guadagni esterni serve a evitare un ingiusto arricchimento del danneggiato e può essere applicato dal giudice anche d'ufficio, senza necessità di una tempestiva richiesta della parte interessata.
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