La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso promosso da un ex agente contro una società commerciale. La lite originava da una richiesta di risarcimento danni per falso giuramento, accertato in sede penale, che aveva influenzato un precedente giudizio civile sulle provvigioni. Nonostante le doglianze nel merito, la Suprema Corte ha rilevato un vizio procedurale insanabile: il ricorrente non ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata. Tale omissione, unita alla tardività della notifica del ricorso rispetto ai termini brevi, ha precluso l'esame dei motivi di censura, confermando la condanna al risarcimento.
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