Una società di distribuzione carburanti ha impugnato la sentenza di appello che, pur riconoscendo l'inadempimento del fornitore, aveva negato il risarcimento per lucro cessante. La Corte di Cassazione ha confermato che il danno non può essere considerato in re ipsa, richiedendo invece una prova rigorosa del pregiudizio concreto. Inoltre, la mancata attivazione della società per mitigare le perdite, come il riallineamento dei prezzi di vendita, è stata considerata determinante per escludere il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno lamentato.
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